Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (art. 44 D.L. 18/2020 e decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/03/2020)

I lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti alle Casse di previdenza possono, dal 01/04/2020 al 30/04/2020, presentare alle rispettive Casse di previdenza la domanda per ottenere una indennità per il mese di marzo 2020 di euro 600,00. Sulla base delle risorse a disposizione (200 milioni di euro) l’indennità verrà pertanto assegnata a 333.333 beneficiari in ordine cronologico di presentazione delle domande. L’indennità compete, alternativamente:

a) ai lavoratori che hanno percepito nel 2018 un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione in cedolare secca e sugli affitti brevi, non superiore ai 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

b) ai lavoratori che hanno percepito nel 2018 un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione in cedolare secca e sugli affitti brevi, compreso tra 35.000 euro e 50.000 e abbiano cessato (chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23/2/2020 e il 31/03/2020), ridotto o sospeso (comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019) la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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Bonus baby sitter (art. 23 D.L. 18/2020)

I lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e i professionisti con albo iscritti alle casse previdenziali con figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità grave accertata ai sensi della Legge 104/92 possono richiedere, in alternativa al congedo parentale, un bonus baby sitter per un importo massimo di euro 600,00 da utilizzare nell’anno 2020 a decorrere dalle prestazioni rese dal 05 marzo. La domanda da inviare all’Inps può essere presentata direttamente o tramite i patronati. La somma verrà erogata sul libretto famiglia.


Accordo ABI con Ministero del Lavoro e sindacati per anticipo cassa integrazione guadagni

In data 30/03/2020 l’Associazione Bancaria Italiana ha sottoscritto un accordo con il Ministero del Lavoro ed i sindacati che prevede la possibilità da parte del singolo lavoratore di richiedere all’Istituto di Credito una anticipazione dell’indennità spettante per quel che riguarda la cassa integrazione guadagni attraverso l’apertura di credito in un conto corrente per un importo forfetario complessivo di euro 1.400, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da riproporzionare nel caso di rapporto a tempo parziale. La domanda deve essere presentata dal singolo lavoratore interessato. Il datore di lavoro interviene in quanto la domanda del lavoratore deve essere sottoscritta dall’azienda per benestare, in quanto la stessa si assume la responsabilità in alcune casistiche indicate nell’accordo di rifondere la banca degli importi anticipati.

Il testo della convenzione e degli allegati sono reperibili dagli interessati al seguente indirizzo:

https://www.abi.it/Pagine/news/AccordoABIpartisocialianticipoCig.aspx