Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (art. 1, comma 608 della Legge 178/2020)

Ricordiamo che entro il prossimo 31/03/2021 gli interessati devono presentare apposita domanda per accedere al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici e  sulle emittenti televisive e radiofoniche locali per l’anno 2021. Rispetto a quanto già esposto sul tema nei precedenti interventi del 03/09/2018, 17/09/2018, 11/03/2019, 04/09/2019, 08/01/2020, 22/03/2020, 04/06/2020 e 01/09/2020 si segnala che per gli anni 2021 e 2022 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno. Per tali anni decade quindi l’onere di verificare il presupposto dell’incremento minimo dell’1% rispetto all’anno precedente per poter fruire dell’agevolazione.


Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 03/02/2021 e Provvedimento Agenzia Entrate n. 49889/2021)

Le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e quelle che hanno per oggetto lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica sono obbligate a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le erogazioni liberali ricevute da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante:

  • a partire dall’anno 2021 se il bilancio dell’anno 2020 presenta ricavi, rendite, proventi o altre entrate per un importo superiore a 1 milione di euro;
  • a partire dall’anno 2022 se il bilancio dell’anno 2021 presenterà ricavi, rendite, proventi o altre entrate per un importo superiore a 220.000 euro.

La comunicazione, da effettuare entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’anno di riferimento, riguarda esclusivamente le erogazioni liberali ricevute tramite strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario/postale, carte di credito, ecc.).

Per quel che riguarda l’anno 2020 la trasmissione dei dati rimane facoltativa.

Lo Studio è a disposizione per fornire assistenza agli enti interessati.


Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese scolastiche (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 10/08/2020 e Provvedimento Agenzia Entrate n. 39069/2021)

Le scuole statali, le scuole paritarie private e gli enti locali dovranno obbligatoriamente dal 2022 e in via facoltativa per gli anni 2020 e 2021, trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica i dati relativi alle spese scolastiche detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. Analogo obbligo riguarda i soggetti che erogano rimborsi delle spese scolastiche. Per ciascun iscritto devono essere comunicate le spese/rimborsi effettuate nell’anno precedente con l’indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese.


Rivalutazione terreni e partecipazioni – (Legge 178/2020 art. 1, commi 1122 e 1123)

È stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili ed agricoli e di partecipazioni non quotate nei mercati regolamentati alla data dell’1.1.2021 che non sono posseduti in regime di impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti commerciali.

È fissato al 30.06.2021 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell’imposta sostitutiva pari all’11%.

Lo Studio è a disposizione per fornire assistenza agli interessati.


Lotteria degli scontrini: necessità di documentare il pagamento con strumenti di pagamento tracciabili

Dal 01/02/2021 ha avuto inizio la cosiddetta “lotteria degli scontrini”. Sul tema rinviamo a quanto scritto in data 09/04/2020 e 08/01/2021. Quel che preme qui sottolineare è che in caso di vincita il contribuente potrà dover dimostrare di aver effettuato i pagamenti con bancomat, carte di credito o altri strumenti di pagamento tracciabili. Per questo è opportuno che gli interessati conservino gli estratti conto di tali mezzi di pagamento.