Novità in tema di rimborso spese ai dipendenti e ai collaboratori (art. 1, commi da 81 a 83 Legge 207/2024)

La norma in esame ha introdotto una modifica, valida dal 01/01/2025, per effetto della quale i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito del percipiente solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con mezzi di pagamento tracciabili (non in contanti). In caso contrario i rimborsi spese, sia pur documentati ma pagati dal dipendente/collaboratore in contanti costituiscono reddito e devono essere assoggettati a tassazione.

Considerato che la norma richiede solo che i pagamenti avvengano con mezzi tracciabili non è necessario che il pagamento avvenga con mezzi riferibili al “datore di lavoro”. Nel caso il dipendente/collaboratore utilizzi propri strumenti di pagamento dovrà però poter documentare l’avvenuto pagamento con tali modalità.

Il tenore letterale della norma pone una serie di questione al momento dubbie:

  • Non è chiaro se la norma si applica anche ai collaboratori coordinati e continuativi e agli amministratori di società;
  • Non è chiaro se la norma si applica anche alle spese sostenute dal dipendente/collaboratore all’estero, in specie in Paesi nei quali non è possibile effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili: al momento tali spese se pagate in contanti sarebbero da assoggettare a tassazione.

Sul tema siamo in attesa di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.


Limiti alla deducibilità dei rimborsi spese ai dipendenti e ai collaboratori e alle spese di rappresentanza delle imprese (art. 1, commi da 81 a 83 Legge 207/2024)

La norma esaminata nella precedente nota prevede anche che tali spese siano deducibili dal reddito di impresa e professionale (sia IRES che IRAP) solo se le spese di vitto, alloggio e quelle per viaggio e trasporto rimborsate ai dipendenti e collaboratori sono pagate con mezzi di pagamento tracciabili.

Inoltre, per le sole imprese (la norma non sembra valere per i professionisti) le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito di impresa (IRES/IRAP) solo se pagate con strumenti tracciabili.

Invitiamo quindi i soggetti interessati a utilizzare sempre strumenti di pagamento tracciabili e a conservarne la relativa documentazione al fine della deducibilità dei relativi costi.


Novità in tema di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54 comma 2, lett. b) e art. 54-ter TUIR come modificati dall’art. 5 del D.Lgs 192/2024 e art. 1, comma 82 legge 207/2024)

Dal 01/01/2025 il rimborso delle spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono a formare il reddito e, parimenti, non sono deducibili dal reddito del soggetto che le sostiene. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i rimborsi spese dei biglietti ferroviari, dei biglietti aerei, per il noleggio e il parcheggio dell’autovettura, le spese alberghiere, le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande e le spese relative al servizio taxi. Devono come detto essere state sostenute in relazione all’esecuzione di un incarico e non in modo generico per lo svolgimento della propria attività professionale e devono essere analiticamente documentate al committente. Inoltre per effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità (art. 1, comma 82 della Legge 207/2024) è necessario che le spese relative alle prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto siano pagate con strumenti tracciabili (non in contanti). Si veda sul tema la nota precedente.

A tali condizioni gli importi rimborsati non costituendo reddito per il professionista non devono essere soggette a ritenuta di acconto.


Interazione tra il processo di pagamento elettronico e di certificazione fiscale (art. 1, commi da 74 a 77 della Legge 207/2024)

Con la norma in esame viene stabilito che, a partire dal 01/01/2026, lo strumento hardware/software di accettazione dei pagamenti elettronici (il POS o altro strumento simile) debba essere collegato in modo permanente con il registratore di cassa che registra e memorizza le operazioni realizzate e trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Entro la fine del 2025 i soggetti che utilizzano i registratori di cassa dovranno quindi adeguare i propri sistemi al fine di rispettare il nuovo obbligo. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta sanzioni pecuniarie e anche la sospensione della licenza da 15 giorni a due mesi, ovvero da due a sei mesi in caso di recidiva.

Per effetto di tale misura ad ogni pagamento elettronico effettuato corrisponderà quindi l’emissione e la memorizzazione di un documento fiscale nel registratore telematico.


Agevolazioni “prima casa”: modifica del termine entro il quale è necessario cedere l’abitazione acquistata con agevolazioni prima casa posseduta al di fuori del territorio del Comune in cui si intende acquistare il nuovo immobile (art. 1, comma 116 Legge 207/2024)

L’acquisto di un immobile con le agevolazioni “prima casa” è soggetto alle seguenti condizioni:

  1. Oggetto dell’acquisto sia un’abitazione non censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. L’acquirente abbia la residenza nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto;
  3. L’acquirente non abbia la titolarità esclusiva (o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione ubicata nel territorio del Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto agevolato (situazione che deve sussistere al momento del rogito);
  4. L’acquirente non abbia la titolarità, neppure per quote, di altra abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa” su tutto il territorio nazionale (situazione che può anche sussistere al momento del rogito ma deve in tal caso essere “sanata” entro un certo termine).

Rispetto a quest’ultimo punto la norma modifica il termine entro il quale è possibile alienare questo altro immobile da un anno a due anni dalla data del nuovo acquisto rendendo quindi più agevole, da questo punto di vista, il nuovo acquisto. La novità trova applicazione per tutti gli acquisti per i quali al 31/12/2024 non era decorso l’anno (quindi in pratica per i rogiti stipulati dal 02/01/2024 in poi).