La norma in esame ha introdotto una modifica, valida dal 01/01/2025, per effetto della quale i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito del percipiente solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con mezzi di pagamento tracciabili (non in contanti). In caso contrario i rimborsi spese, sia pur documentati ma pagati dal dipendente/collaboratore in contanti costituiscono reddito e devono essere assoggettati a tassazione.
Considerato che la norma richiede solo che i pagamenti avvengano con mezzi tracciabili non è necessario che il pagamento avvenga con mezzi riferibili al “datore di lavoro”. Nel caso il dipendente/collaboratore utilizzi propri strumenti di pagamento dovrà però poter documentare l’avvenuto pagamento con tali modalità.
Il tenore letterale della norma pone una serie di questione al momento dubbie:
- Non è chiaro se la norma si applica anche ai collaboratori coordinati e continuativi e agli amministratori di società;
- Non è chiaro se la norma si applica anche alle spese sostenute dal dipendente/collaboratore all’estero, in specie in Paesi nei quali non è possibile effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili: al momento tali spese se pagate in contanti sarebbero da assoggettare a tassazione.
Sul tema siamo in attesa di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.