Agevolazioni “prima casa”: modifica del termine entro il quale è necessario cedere l’abitazione acquistata con agevolazioni prima casa posseduta al di fuori del territorio del Comune in cui si intende acquistare il nuovo immobile (art. 1, comma 116 Legge 207/2024)

L’acquisto di un immobile con le agevolazioni “prima casa” è soggetto alle seguenti condizioni:

  1. Oggetto dell’acquisto sia un’abitazione non censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. L’acquirente abbia la residenza nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto;
  3. L’acquirente non abbia la titolarità esclusiva (o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione ubicata nel territorio del Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto agevolato (situazione che deve sussistere al momento del rogito);
  4. L’acquirente non abbia la titolarità, neppure per quote, di altra abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa” su tutto il territorio nazionale (situazione che può anche sussistere al momento del rogito ma deve in tal caso essere “sanata” entro un certo termine).

Rispetto a quest’ultimo punto la norma modifica il termine entro il quale è possibile alienare questo altro immobile da un anno a due anni dalla data del nuovo acquisto rendendo quindi più agevole, da questo punto di vista, il nuovo acquisto. La novità trova applicazione per tutti gli acquisti per i quali al 31/12/2024 non era decorso l’anno (quindi in pratica per i rogiti stipulati dal 02/01/2024 in poi).