Novità in tema di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54 comma 2, lett. b) e art. 54-ter TUIR come modificati dall’art. 5 del D.Lgs 192/2024 e art. 1, comma 82 legge 207/2024)

Dal 01/01/2025 il rimborso delle spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono a formare il reddito e, parimenti, non sono deducibili dal reddito del soggetto che le sostiene. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i rimborsi spese dei biglietti ferroviari, dei biglietti aerei, per il noleggio e il parcheggio dell’autovettura, le spese alberghiere, le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande e le spese relative al servizio taxi. Devono come detto essere state sostenute in relazione all’esecuzione di un incarico e non in modo generico per lo svolgimento della propria attività professionale e devono essere analiticamente documentate al committente. Inoltre per effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità (art. 1, comma 82 della Legge 207/2024) è necessario che le spese relative alle prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto siano pagate con strumenti tracciabili (non in contanti). Si veda sul tema la nota precedente.

A tali condizioni gli importi rimborsati non costituendo reddito per il professionista non devono essere soggette a ritenuta di acconto.