Dal 2024 viene meno l’obbligo di predisporre e trasmettere le certificazioni uniche dei compensi ai lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario o dei minimi (art. 3, D.Lgs 1/2024)

A decorrere dall’anno di imposta 2024 i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime dei minimi sono esonerati dagli adempimenti previsti in relazione alla certificazione unica dei compensi. Tale esonero non trova applicazione quando le somme che sono state corrisposte non costituiscono un “compenso”, ma hanno altra natura, quale ad esempio l’erogazione di una indennità di malattia.

A differenza del passato pertanto i professionisti che applicano il regime forfetario o dei minimi non riceveranno più la certificazione che riepiloga i compensi percepiti nell’anno passato (in questo caso il 2024). Si chiede di conseguenza ai clienti che applicano il regime forfetario o dei minimi di prestare maggiore attenzione rispetto al passato a segnalare gli incassi delle fatture emesse in quanto viene a mancare il riscontro delle certificazioni uniche.