La norma in oggetto introduce l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia (e per quelle straniere con una stabile organizzazione in Italia) tenute all’iscrizione nel registro delle imprese di stipulare entro il 31/03/2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati da calamità naturali i beni indicati nella voce B-II numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile (terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali). Sono escluse dall’obbligo per previsione normativa le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e, per come è scritta la norma, dovrebbero essere esclusi dall’obbligo anche i soggetti iscritti al solo REA.
Al di là degli aspetti assicurativi per i quali vi chiediamo di contattare il vostro agente/broker di fiducia in questa sede ci preme sottolineare che la norma prevede che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Il termine “anche” potrebbe quindi far ritenere che il mancato assolvimento dell’obbligo possa determinare problemi anche nel caso di concessione di risorse pubbliche che nulla hanno a che vedere con eventi calamitosi. Per cui segnaliamo la massima attenzione sul tema.