Dal 01/04/2025 Comunicazione TD29 per non incorrere nelle sanzioni per l’omessa fatturazione o la fatturazione irregolare da parte del cedente/prestatore

Dal 01 aprile 2025 nel caso il cedente/prestatore non emetta la fattura o la emetta in modo irregolare è possibile per il cessionario/committente non incorrere nelle sanzioni previste a proprio carico inviando entro 90 giorni dal termine entro il quale la fattura doveva essere emessa  una comunicazione con la codifica TD29 nella quale devono essere riportati i dati del cedente, i dati del cessionario (acquirente), la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione di servizi, l’indicazione dell’imponibile non fatturato o non indicato  e il numero della fattura (nel caso di fattura irregolare).

Ricordiamo che la sanzione in capo al cessionario/committente che non provvede a segnalare la mancata emissione di una fattura ammonta al 70% dell’IVA della fattura stessa con un minimo di euro 250,00.

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Possibilità di modificare gli anni su cui ripartire le spese del superbonus relative all’anno 2023 (art. 1, comma 56 Legge 30/12/2024 n. 207)

La norma in oggetto ha reso possibile modificare il numero degli anni su cui ripartire le spese sostenute nell’anno 2023 con il superbonus 110% dagli originari 4 anni ai 10 anni per coloro che non hanno usufruito dello sconto in fattura o della cessione del credito. Per farlo è necessario presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024 (31/10/2024). Se dalla predetta dichiarazione integrativa dovessero emergere maggiori imposte dovute sarà possibile versare tali importi senza sanzioni e interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte 2024 (20/06/2025). Purtroppo al momento i tracciati software non sono ancora stati aggiornati e non è quindi ancora possibile presentare la dichiarazione integrativa di cui sopra.

Per gli interessati è quindi opportuno attendere e non presentare il modello 730/2025 sino a quando non verrà presentata la dichiarazione integrativa in modo da recepire la modifica.

L’opportunità riguarda tutti quei soggetti che non riuscirebbero a godere pienamente dei benefici del superbonus 110% su un arco di tempo più ristretto (4 anni) mentre potrebbero usufruirne maggiormente su un arco di tempo più lungo (10 anni appunto). E’ bene sottolineare che la scelta, una volta fatta, non è più modificabile.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per affrontare il tema


Opposizione entro maggio 2025 contro uso dati per Meta AI

Gli utenti di Facebook e Instagram – e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti – hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta, utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società.

Se l’opposizione viene esercitata entro la fine di maggio 2025 vengono sottratti all’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta tutte le informazioni personali già presenti sul web. Se esercitata successivamente l’opposizione riguarderà esclusivamente i contenuti pubblicati successivamente e non quelli già online.

I link per procedere all’opposizione sono riportati nella seguente pagina internet del garante della privacy:

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10125702

 Il Garante della privacy ricorda che tale diritto, riconosciuto dal GDPR – il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali -, è esercitabile anche nei confronti di altri sistemi di Intelligenza Artificiale, come, ad es. quelli di OpenAI, DeepSeek e Google.