Dal 01 aprile 2025 nel caso il cedente/prestatore non emetta la fattura o la emetta in modo irregolare è possibile per il cessionario/committente non incorrere nelle sanzioni previste a proprio carico inviando entro 90 giorni dal termine entro il quale la fattura doveva essere emessa una comunicazione con la codifica TD29 nella quale devono essere riportati i dati del cedente, i dati del cessionario (acquirente), la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione di servizi, l’indicazione dell’imponibile non fatturato o non indicato e il numero della fattura (nel caso di fattura irregolare).
Ricordiamo che la sanzione in capo al cessionario/committente che non provvede a segnalare la mancata emissione di una fattura ammonta al 70% dell’IVA della fattura stessa con un minimo di euro 250,00.
Da un punto di vista operativo è sufficiente/necessario monitorare:
- Per quel che riguarda le prestazioni di servizio che le fatture siano pervenute entro 90 giorni dalla data del pagamento;
- Per quel che riguarda le cessioni di beni con fattura differita (con DDT) monitorare che la fattura sia pervenuta entro 90 giorni dal 15 del mese successivo alla consegna dei beni;
- Per quel che riguarda le cessioni di beni con fattura immediata monitorare che la fattura sia pervenuta entro 90 giorni dal giorno dell’acquisto.
e identificare un momento (ad esempio l’80esimo giorno) per procedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Particolare attenzione da questo punto di vista dovrà essere posta dai contribuenti che adottano la contabilità semplificata o forfetaria che, non fornendo i dati dei movimenti finanziari allo Studio, dovranno verificare in prima persona questo adempimento. Analoga attenzione dovrà essere posta da coloro che consegnano la documentazione contabile ogni tre mesi.
L’autofattura con codice TD20 in precedenza utilizzata da tale data dovrà essere utilizzata esclusivamente per l’omessa o irregolare fatturazione delle operazioni soggette a reverse charge o di acquisti intracomunitari di beni/prestazioni di servizi da cedente UE
Lo Studio è a disposizione per assistere i propri clienti sul tema.