Chiarimenti sulle novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici (circ. Agenzia Entrate n. 8/E del 19/06/2025)

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di efficienza energetica degli edifici sono elevate al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027(dalle ordinarie 36% e 30%) in presenza di due condizioni:

  • Che il contribuente sia proprietario dell’immobile o ne abbia la nuda proprietà o un diritto di superficie o un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione);
  • Che l’unità immobiliare su cui vengono effettuati i lavori sia adibita ad abitazione principale.

Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate a tale riguardo precisa che:

  • La proprietà/nuda proprietà/diritto di superficie (o altro diritto reale di godimento) deve sussistere al momento dell’inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente. Attenzione pertanto a tutte quelle situazioni nelle quali, con il permesso del venditore, si anticipa l’accesso nell’immobile al momento del compromesso per ristrutturarlo. Questo comportamento pregiudica la possibilità di ottenere la detrazione maggiorata;
  • La percentuale maggiorata non spetta ai conviventi e agli inquilini, cioè a coloro che non hanno la proprietà/nuda proprietà/diritto di superficie o altro diritto reale di godimento;
  • La percentuale maggiorata spetta, al ricorrere delle altre condizioni, anche per i lavori effettuati sulle pertinenze;
  • Qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. Questo chiarimento viene incontro alle esigenze di molti proprietari di casa che, dopo averla acquistata, prima di entrarci a vivere, procedono con una ristrutturazione. In assenza di questo chiarimento la maggiorazione era dubbia. La circolare non precisa entro quale termine sia necessario trasferire la residenza e adibire l’immobile ad abitazione principale una volta terminati i lavori ma si ritiene che il tutto debba avvenire entro un termine contenuto.