Con il decreto in oggetto vengono introdotte alcune novità sul tema della deducibilità di alcune tipologie di spese sostenute dai professionisti che hanno effetto dall’anno 2025.
In particolare, con l’introduzione del comma 6 all’art. 54-septies del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) viene stabilito che dal 18/06/2025 la deducibilità delle spese sostenute in Italia relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (es. taxi) è ammessa a condizione che le stesse siano pagate con strumenti tracciabili. Fino al 17/06/2025 la deducibilità è consentita anche con pagamenti effettuati in contanti.
Altre modifiche normative hanno introdotto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per impedire che concorra alla formazione del reddito il rimborso da parte del cliente delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico (es. spese di viaggio, alloggio, vitto e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi)) addebitate analiticamente al cliente/committente stesso.
Dall’insieme di queste novità, a cui si aggiunge una norma analoga per quel che riguarda le spese di rappresentanza (art. 54-septies comma 2 TUIR), se ne ricava che i professionisti devono documentare le spese sopraindicate sostenute nell’ambito dell’attività in modo da poter dimostrare l’avvenuto pagamento con strumenti tracciabili. E’ quindi necessario allegare (e conservare) alla documentazione di spesa anche la ricevuta del bancomat/carta di credito/bonifico con il quale si è provveduto al pagamento.
Chiediamo pertanto ai professionisti clienti dello Studio di produrre la documentazione relativa a spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto e rappresentanza con allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento per consentirne la deduzione dal reddito.
