Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 (art. 12-ter del D.L. 84/2025)

Analogamente a quanto previsto l’anno scorso (si veda “Ravvedimento speciale e concordato preventivo biennale del 14/10/2024) ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 è stata attribuita la possibilità di aderire al cosiddetto “ravvedimento speciale” per gli anni dal 2019 al 2023 e quindi di definire le annualità ancora accertabili mediante il pagamento di una imposta sostitutiva su un maggior reddito rispetto a quanto dichiarato a suo tempo determinato sulla base dei punteggi ottenuti con gli ISA di ciascun anno. L’importo da pagare, che non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità ravveduta, deve essere versato o in unica soluzione tra il 01/01/2026 e il 15/03/2026 o mediante pagamento rateale in massimo 10 rate mensili di pari importo a partire dal 15/03/2026. In caso di pagamento rateale il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il ravvedimento non si perfeziona inoltre se il pagamento dell’unica rata o della prima rata è successivo alla notifica di processi verbali di contestazione o schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, per cui da questo punto di vista prima viene effettuato il pagamento meglio è rispetto alla copertura dalle verifiche fiscali.

Per i soggetti che aderiscono al ravvedimento speciale i termini per l’accertamento delle annualità pregresse sono posticipati al 31/12/2028 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e quelli in scadenza il 31/12/2025 sono prorogati al 31/12/2026.

Lo Studio è a disposizione per valutare assieme agli interessati tutti gli aspetti di questa misura e dell’adesione al concordato preventivo 2025-2026 a cui è strettamente connessa.


Polizze catastrofali – Lista incentivi preclusi a chi non rispetta l’obbligo (Decreto Mimit del 18/06/2025)

L’obbligo di sottoscrivere una polizza contro calamità naturali introdotto dalla Legge 213/2023 (si veda sul tema la circolare informativa del 03/03/2025) trova una prima conferma per quel che riguarda il tema delle conseguenze dell’eventuale inadempimento. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con un decreto del 18/06/2025 pubblicato il 25/07/2025 ha fornito un primo elenco di agevolazioni che risultano precluse ove alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e in occasione della loro erogazione l’impresa interessata non abbia in essere una polizza contro le calamità naturali. Ricordiamo che il termine per la sottoscrizione della polizza inizialmente previsto nel 31/03/2025 è stato posticipato al 02/10/2025 per le imprese di medie dimensioni e al 01/01/2026 per le imprese di micro e piccola dimensione.

Al di là dell’elenco delle agevolazioni indicate dal Ministero quel che preme qui rilevare è che trova conferma la preoccupazione che la mancata stipula della polizza potesse comportare effetti non solo sui contributi pubblici connessi ad eventi calamitosi ma anche sulla concessione di contributi pubblici che nulla o poco hanno a che vedere con gli eventi calamitosi. Tenuto conto che ogni ministero dovrà fornire indicazioni sulle agevolazioni che saranno precluse in assenza della stipula della polizza catastrofale ci permettiamo di risollecitare tutti i soggetti interessati a verificare l’obbligo di sottoscrivere tale copertura assicurativa entro il termine previsto dalla norma.


Dall’08/08/2025 possibile presentare la domanda per la riduzione del 50% dei contributi per i nuovi iscritti alla gestione artigiani e commercianti nell’anno 2025 (art. 1 comma 186 Legge 207/2024 e messaggio Inps n. 2449 del 07/08/2025) C

Con il messaggio in oggetto l’Inps ha comunicato l’avvio della possibilità di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti ai soggetti iscritti per la prima volta nel 2025 alla gestione artigiani e commercianti. Si fa rinvio a quanto scritto sul tema con la circolare informativa del 17/01/2025. Lo Studio è a disposizione degli interessati per valutare la convenienza ad applicare tale agevolazione.