Novità in tema di pec degli amministratori (art. 13 del D.L. 159/2025)

Con la disposizione in oggetto è stata modificata la norma che aveva introdotto l’obbligo in capo agli amministratori di società di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese (si veda precedente circolare informativa n. 6 del 23/05/2025). In particolare la nuova norma prevede che:

  • L’obbligo ricade solo sugli amministratori di imprese che assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, di Presidente del Consiglio di Amministrazione. In precedenza la norma prevedeva che dovessero comunicare la propria PEC tutti gli amministratori delle società. Considerato che una nota di Unioncamere consente che, in via facoltativa, possa essere comunicata la PEC di ulteriori soggetti con cariche societarie ove, in funzione del termine precedentemente stabilito al 30/06/2025, fosse stata comunicata la PEC di qualche altro soggetto il consiglio dello Studio è di lasciare le cose come stanno ed eventualmente procedere alla modifica alla prima pratica presentata;
  • L’obbligo è limitato alle sole società di capitali, comprese quelle consortili e alle cooperative. Non sono pertanto soggetti all’obbligo di comunicazione gli amministratori di società di persone. Anche in questo caso, ove in vigenza della precedente norma si fosse proceduto alla comunicazione valgono le medesime considerazioni viste al punto precedente;
  • La PEC comunicata NON può coincidere con quella dell’impresa. In precedenza Unioncamere aveva assunto una interpretazione contraria consentendo di comunicare quale indirizzo PEC degli amministratori quello della società rappresentata. Alla luce della nuova norma gli amministratori interessati devono ora attivare una propria PEC personale che può poi essere utilizzata per tutte le imprese per le quali svolgono il ruolo di amministratore unico/consigliere delegato/presidente del CDA;
  • Un nuovo termine per comunicare la PEC nei termini sopra riportati nel 31/12/2025 per coloro che ricoprono le cariche indicate in precedenza alla data del 31/10/2025. Per le nuove nomine o conferme di carica la comunicazione della PEC deve essere contestuale alla richiesta di iscrizione della nomina. In mancanza la pratica verrà sospesa in attesa dell’integrazione con la comunicazione della PEC. Attenzione quindi a verificare che le persone designate a tali funzioni abbiano un indirizzo PEC personale all’atto della nomina; in caso contrario attivarsi per tempo per richiederlo.

Lo Studio provvederà a contattare i soggetti interessati per procedere alla comunicazione nei termini indicati.


Controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore (Decreto 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro)

Con la norma in oggetto vengono definite le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli ETS iscritti al RUNTS.  In particolare viene previsto che tutti gli ETS (con l’esclusione delle imprese sociali e delle società di mutuo soccorso che sono sottoposti ad altre modalità di controllo) siano sottoposti a controlli ordinari con cadenza almeno triennale. Il termine triennale per i controlli ordinari decorre dal primo gennaio dell’anno successivo all’iscrizione al RUNTS. Sono inoltre possibili anche controlli a carattere straordinario.

I controlli sugli ETS hanno la finalità di accertare:

  1. la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS;
  2. il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale che deve essere il fine ultimo degli ETS;
  3. l’avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUNTS.

Dal controllo possono:

  1. Non emergere irregolarità, nel qual caso il soggetto incaricato dei controlli sottoscrive il verbale di avvenuto controllo senza rilievi e lo trasmette agli uffici del RUNTS che ne curano la pubblicazione nel registro;
  2. Emergere delle irregolarità sanabili, nel qual caso il soggetto incaricato dei controlli assegnerà un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni per regolarizzarle;
  3. Emergere delle irregolarità non sanabili nel qual caso il soggetto incaricato del controllo invierà il verbale all’Ente via pec assegnandogli un termine di 15 giorni per l’invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso il termine ed esaminate le osservazioni pervenute il soggetto incaricato del controllo formalizzerà nel verbale una proposta motivata, non vincolante per l’Ufficio del RUNTS, di adozione dei provvedimenti conseguenti (avvio di un controllo straordinario, diffida dell’ente, cancellazione dell’Ente dal RUNTS). Lo stesso iter si produce ove l’Ente non provveda a definire nei termini le irregolarità sanabili di cui al punto b) precedente.

Quel che riteniamo importante sottolineare è che, come già indicato in precedenza, sapendo che tutti gli ETS saranno oggetto di controllo e monitoraggio, è opportuno che gli stessi si attivino al fine di farsi trovare preparati. Lo Studio è da questo punto di vista a disposizione per supportare gli ETS alle verifiche del caso.


Obbligo di collegare i registratori di cassa agli strumenti di pagamento elettronico utilizzati (art. 1, commi da74 a 77 Legge 207/2024 e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 424470 del 31/10/2025)

Con il provvedimento in oggetto viene previsto che i soggetti che utilizzano i registratori di cassa per certificare i corrispettivi che hanno in essere nel mese di gennaio 2026 un contratto di convenzionamento per l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (pos/app di pagamento) devono entro 45 giorni dalla messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate del relativo servizio web effettuare il collegamento tra i due dispositivi (registratore di cassa e pos) al fine di consentire la memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31/01/2026 il collegamento deve essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità del pos/app di pagamento ed entro l’ultimo giorno dello stesso mese (esempio nuovo pos installato il 06/02/2026, collegamento da effettuare tra il 06/04/2026 e il 30/04/2026).

La novità ha chiaramente la finalità di contrastare l’evasione fiscale in quanto facilità i controlli su eventuali incoerenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi. Si raccomanda pertanto ancora maggiore attenzione nell’utilizzo dei pos/app di pagamento al fine di far corrispondere l’incasso al documento commerciale rilasciato ai clienti.

Il mancato rispetto dell’obbligo di collegare lo strumento di pagamento al registratore di cassa comporterà la sanzione da 1000 a 4000 euro oltre all’applicabilità delle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (anche in presenza di una corretta liquidazione delle imposte dovute) e di una sanzione di 100 euro per ogni trasmissione telematica dei pagamenti omessa.

Sarà nostra cura tenere aggiornati gli interessati sulle modalità operative non appena sarà reso disponibile il servizio web dedicato a questo adempimento. Sin d’ora facciamo però presente che ogni volta che verrà attivato/modificata una convezione per l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici dovrà esserci fornita apposita e tempestiva comunicazione per adempiere ai nuovi obblighi nei termini.


Utilizzo dell’intelligenza artificiale (Legge n. 132 del 23/09/2025)

Con la legge in oggetto, entrata in vigore lo scorso 10 ottobre, vengono introdotte alcune norme sul tema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, a cui ne faranno seguito ulteriori demandate a decreti delegati al Governo. In particolare all’art. 11 viene stabilito che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali e che il datore di lavoro o il committente è tenuto ad informare il lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, dell’eventuale utilizzo dell’IA nell’ambito di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni, nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza e valutazione delle prestazioni dei lavoratori.

Il successivo articolo 13 prevede che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali debba essere finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e che il professionista debba comunicare al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati.

A tal fine lo Studio ha predisposto una apposita informativa che viene allegata alla presente elaborata sulla base di quanto predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Invita ciascuno dei propri clienti ad attivarsi sui due temi sopra riportati al fine di essere in regola con le nuove disposizioni, ove applicabili.


Vinted e marketplace digitali – attenzione al numero delle transazioni poste in essere

Con l’introduzione della Direttiva Europea DAC7, recepita in Italia, si inaspriscono i controlli fiscali sulle attività di vendita online attraverso piattaforme digitali. Tra i nuovi obblighi vi è quello delle piattaforme digitali (Vinted, e-Bay, Subito, Wallapop, ecc) di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi e le operazioni effettuate dai venditori che, nell’anno solare, superano almeno uno dei seguenti parametri:

– più di 30 transazioni effettuate;

– ricavi superiori a 2.000 euro.

Il superamento di questi limiti può far ritenere che l’attività svolta non sia più sporadica/occasionale e comporti la necessità di aprire una posizione IVA per l’attività imprenditoriale svolta.

Altri elementi da valutare da questo punto di vista sono:

  • l’eventuale pubblicazione regolare di nuovi annunci;
  • Grandi volumi di vendita;
  • acquisti a fini di rivendita (quindi non dismissione di beni personali usati);
  • frequenza delle operazioni settimanali/mensili costanti.

Si raccomanda quindi agli interessati di monitorare il numero e il valore delle transazioni annue effettuate su tutte le piattaforme utilizzate, di conservare la documentazione che prova la natura dei beni venduti (personali/usati) e nel caso di collaborare con l’Agenzia delle Entrate fornendo chiarimenti tempestivi alle eventuali lettere di compliance ricevute.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati sul tema.