Controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore (Decreto 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro)

Con la norma in oggetto vengono definite le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli ETS iscritti al RUNTS.  In particolare viene previsto che tutti gli ETS (con l’esclusione delle imprese sociali e delle società di mutuo soccorso che sono sottoposti ad altre modalità di controllo) siano sottoposti a controlli ordinari con cadenza almeno triennale. Il termine triennale per i controlli ordinari decorre dal primo gennaio dell’anno successivo all’iscrizione al RUNTS. Sono inoltre possibili anche controlli a carattere straordinario.

I controlli sugli ETS hanno la finalità di accertare:

  1. la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS;
  2. il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale che deve essere il fine ultimo degli ETS;
  3. l’avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUNTS.

Dal controllo possono:

  1. Non emergere irregolarità, nel qual caso il soggetto incaricato dei controlli sottoscrive il verbale di avvenuto controllo senza rilievi e lo trasmette agli uffici del RUNTS che ne curano la pubblicazione nel registro;
  2. Emergere delle irregolarità sanabili, nel qual caso il soggetto incaricato dei controlli assegnerà un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni per regolarizzarle;
  3. Emergere delle irregolarità non sanabili nel qual caso il soggetto incaricato del controllo invierà il verbale all’Ente via pec assegnandogli un termine di 15 giorni per l’invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso il termine ed esaminate le osservazioni pervenute il soggetto incaricato del controllo formalizzerà nel verbale una proposta motivata, non vincolante per l’Ufficio del RUNTS, di adozione dei provvedimenti conseguenti (avvio di un controllo straordinario, diffida dell’ente, cancellazione dell’Ente dal RUNTS). Lo stesso iter si produce ove l’Ente non provveda a definire nei termini le irregolarità sanabili di cui al punto b) precedente.

Quel che riteniamo importante sottolineare è che, come già indicato in precedenza, sapendo che tutti gli ETS saranno oggetto di controllo e monitoraggio, è opportuno che gli stessi si attivino al fine di farsi trovare preparati. Lo Studio è da questo punto di vista a disposizione per supportare gli ETS alle verifiche del caso.