Novità in tema di pec degli amministratori (art. 13 del D.L. 159/2025)

Con la disposizione in oggetto è stata modificata la norma che aveva introdotto l’obbligo in capo agli amministratori di società di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese (si veda precedente circolare informativa n. 6 del 23/05/2025). In particolare la nuova norma prevede che:

  • L’obbligo ricade solo sugli amministratori di imprese che assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, di Presidente del Consiglio di Amministrazione. In precedenza la norma prevedeva che dovessero comunicare la propria PEC tutti gli amministratori delle società. Considerato che una nota di Unioncamere consente che, in via facoltativa, possa essere comunicata la PEC di ulteriori soggetti con cariche societarie ove, in funzione del termine precedentemente stabilito al 30/06/2025, fosse stata comunicata la PEC di qualche altro soggetto il consiglio dello Studio è di lasciare le cose come stanno ed eventualmente procedere alla modifica alla prima pratica presentata;
  • L’obbligo è limitato alle sole società di capitali, comprese quelle consortili e alle cooperative. Non sono pertanto soggetti all’obbligo di comunicazione gli amministratori di società di persone. Anche in questo caso, ove in vigenza della precedente norma si fosse proceduto alla comunicazione valgono le medesime considerazioni viste al punto precedente;
  • La PEC comunicata NON può coincidere con quella dell’impresa. In precedenza Unioncamere aveva assunto una interpretazione contraria consentendo di comunicare quale indirizzo PEC degli amministratori quello della società rappresentata. Alla luce della nuova norma gli amministratori interessati devono ora attivare una propria PEC personale che può poi essere utilizzata per tutte le imprese per le quali svolgono il ruolo di amministratore unico/consigliere delegato/presidente del CDA;
  • Un nuovo termine per comunicare la PEC nei termini sopra riportati nel 31/12/2025 per coloro che ricoprono le cariche indicate in precedenza alla data del 31/10/2025. Per le nuove nomine o conferme di carica la comunicazione della PEC deve essere contestuale alla richiesta di iscrizione della nomina. In mancanza la pratica verrà sospesa in attesa dell’integrazione con la comunicazione della PEC. Attenzione quindi a verificare che le persone designate a tali funzioni abbiano un indirizzo PEC personale all’atto della nomina; in caso contrario attivarsi per tempo per richiederlo.

Lo Studio provvederà a contattare i soggetti interessati per procedere alla comunicazione nei termini indicati.