Dal 18/12/2025 novità importanti in tema di circolazione degli immobili donati (art. 44 Legge 182/2025)

Con l’obiettivo di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie la norma in oggetto introduce una importante novità in tema di circolazione giuridica di beni provenienti da donazioni. Prima di questa modifica i legittimari (cioè coloro che per legge hanno diritto ad una quota di eredità) potevano richiedere la restituzione dei beni ricevuti dal defunto in lesione dei propri interessi sia a chi li aveva ricevuti dal defunto stesso che all’eventuale terzo che li avesse acquistati/ricevuti in donazione. Con la modifica introdotta, a partire dalle successioni aperte dopo il 18/12/2025 i legittimari potranno:

  • Chiedere la restituzione del bene donato al donatario;
  • Se l’immobile è stato ceduto, ricevere dal donatario una compensazione in denaro (se il suo patrimonio è capiente);
  • se, e solo se, il patrimonio del donatario non è capiente e gli eventuali terzi hanno ricevuto il bene a loro volta per atto gratuito, questi ultimi potrebbero dover compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio conseguito (quindi non con la restituzione del bene).

Chi avesse acquistato a titolo oneroso il bene non sarà pertanto più soggetto al rischio né di dover restituire il bene né di dover compensare i legittimari in denaro. Questo agevola la vendita di immobili ricevuti in donazione in quanto viene eliminato appunto il rischio che l’acquirente si veda richiedere la restituzione del bene anche a distanza di anni dall’acquisto. Si tratta di una novità che può risultare particolarmente utile anche per tutti quegli enti no profit che ricevono in donazione immobili o altri beni di cui potranno disporre in modo più agevole.

Per le successioni aperte prima del 18/12/2025 viene introdotto un periodo transitorio di sei mesi, durante il quale i legittimari possono notificare e trascrivere, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. In caso contrario, decorsi i sei mesi, la nuova disciplina si applicherà anche alle successioni aperte prima del 18/12/2025. Chi ritiene pertanto di rientrare in questa casistica è bene che contatti un notaio/legale di fiducia per procedere nel termine anzidetto ad effettuare gli atti richiesti per non rendere applicabili le novità normative al proprio caso.