Area consulenza ETS

Lo Studio offre consulenza professionale agli enti del terzo settore (ETS) e agli enti no profit in generale attraverso i seguenti servizi specifici:

Predisposizione Bilancio di esercizio Enti Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore attribuisce, tra gli altri, una notevole importanza alla tenuta di una contabilità economica-patrimoniale al superamento della soglia di entrate-ricavi di euro 220.000. In tale ambito lo Studio assiste gli Enti del Terzo Settore nella predisposizione del Bilancio secondo lo schema approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con DM del 05/03/2020 e nel successivo deposito presso il RUNTS per gli enti iscritti, entro il 30 giugno di ogni anno.


5 per mille

Lo Studio assiste gli Enti del Terzo Settore sia nella fase della iscrizione agli elenchi dei soggetti destinatari del 5 per mille che nella successiva fase della rendicontazione delle spese finanziate dagli importi ricevuti e degli adempimenti conseguenti. A tal fine si rammenta che entro 12 mesi dal ricevimento delle somme è necessario dare evidenza, utilizzando il modello reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, degli utilizzi effettuati. Entro i successivi 30 giorni i soggetti beneficiari di importi pari o superiori ad euro 20.000 devono altresì trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa all’Ente erogante.  Entro 60 giorni dal termine per la redazione del rendiconto i soggetti beneficiari di importi pari o superiori a euro 20.000 devono inoltre pubblicarlo sul proprio sito internet, dandone comunicazione all’Ente erogante entro i successivi 7 giorni. La mancata rendicontazione delle spese e la mancata trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa sulla base dell’art. 17 del DPCM 23/07/2020 comportano il recupero da parte dell’Ente erogante del contributo del 5 per mille.


Obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 comma 125, Legge 124/2017

Tutte le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, con enti pubblici economici, ordini professionali,  società in controllo pubblico, nonché con società controllate direttamente o indirettamente da queste devono pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno nei propri siti internet le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e ad eventuali vantaggi economici di qualunque genere (ad esempio la messa a disposizione a titolo gratuito di locali) ricevuti nell’anno precedente. 

Lo Studio è a disposizione per assistere i soggetti interessati nell’assolvimento di questo adempimento.


Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 03/02/2021 e Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 49889/2021)

Le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e quelle che hanno per oggetto lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica sono obbligate a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le erogazioni liberali ricevute da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante:

  • a partire dall’anno 2021 se il bilancio dell’anno 2020 presenta ricavi, rendite, proventi o altre entrate per un importo superiore a 1 milione di euro;-
  • a partire dall’anno 2022 se il bilancio dell’anno 2021 presenterà ricavi, rendite, proventi o altre entrate per un importo superiore a 220.000 euro.

La comunicazione, da effettuare entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’anno di riferimento, riguarda esclusivamente le erogazioni liberali effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario/postale, carte di credito, ecc.).

Lo Studio è a disposizione per assistere i soggetti interessati nell’assolvimento di questo adempimento.


Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore- domanda dal 29/11/2021 all’11/12/2021 (art. 13-quaterdecies DL 137/2020, Decreto interministeriale del 30/10/2021 e Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 614 del 26/11/2021)

Dal 29/11/2021 e sino al 11/12/2021 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla legge 383/2000, le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991 e le Onlus iscritte alla relativa anagrafe che nel corso del 2020 abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica covid-19 con un codice ATECO che rientra tra quelli individuati (vedi decreto allegato). possono presentare istanza per ottenere un contributo, dell’importo massimo di euro 5.000. L’importo effettivo verrà determinato dividendo le risorse disponibili (210 milioni di euro) per il numero delle domande presentate.

Il requisito dell’iscrizione ai registri da parte dei soggetti beneficiari deve sussistere alla data di presentazione dell’istanza e deve essere stata conseguita prima del 25/12/2020.

Il contributo non è cumulabile con i contributi eventualmente percepiti ai sensi degli articoli 1 (contributo a fondo perduto) e 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche) del DL 137/2020. Pertanto gli enti che avessero percepito risorse per effetto di tali norme non possono presentare la presente istanza.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per assisterli nella presentazione dell’istanza.