Dal 01 aprile 2025 nel caso il cedente/prestatore non emetta la fattura o la emetta in modo irregolare è possibile per il cessionario/committente non incorrere nelle sanzioni previste a proprio carico inviando entro 90 giorni dal termine entro il quale la fattura doveva essere emessa una comunicazione con la codifica TD29 nella quale devono essere riportati i dati del cedente, i dati del cessionario (acquirente), la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione di servizi, l’indicazione dell’imponibile non fatturato o non indicato e il numero della fattura (nel caso di fattura irregolare).
Ricordiamo che la sanzione in capo al cessionario/committente che non provvede a segnalare la mancata emissione di una fattura ammonta al 70% dell’IVA della fattura stessa con un minimo di euro 250,00.