Obbligo di assicurazione contro calamità naturali ed eventi catastrofali: pubblicato il Decreto recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione (art. 1, commi da 101 a 107 Legge 213/2023 e Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/01/2025 n. 18 pubblicato sulla G.U. del 27/02/2025)

La norma in oggetto introduce l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia (e per quelle straniere con una stabile organizzazione in Italia) tenute all’iscrizione nel registro delle imprese di stipulare entro il 31/03/2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati da calamità naturali i beni indicati nella voce B-II numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile (terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali). Sono escluse dall’obbligo per previsione normativa le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e, per come è scritta la norma, dovrebbero essere esclusi dall’obbligo anche i soggetti iscritti al solo REA.

Al di là degli aspetti assicurativi per i quali vi chiediamo di contattare il vostro agente/broker di fiducia in questa sede ci preme sottolineare che la norma prevede che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Il termine “anche” potrebbe quindi far ritenere che il mancato assolvimento dell’obbligo possa determinare problemi anche nel caso di concessione di risorse pubbliche che nulla hanno a che vedere con eventi calamitosi. Per cui segnaliamo la massima attenzione sul tema.


Dal 2024 viene meno l’obbligo di predisporre e trasmettere le certificazioni uniche dei compensi ai lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario o dei minimi (art. 3, D.Lgs 1/2024)

A decorrere dall’anno di imposta 2024 i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime dei minimi sono esonerati dagli adempimenti previsti in relazione alla certificazione unica dei compensi. Tale esonero non trova applicazione quando le somme che sono state corrisposte non costituiscono un “compenso”, ma hanno altra natura, quale ad esempio l’erogazione di una indennità di malattia.

A differenza del passato pertanto i professionisti che applicano il regime forfetario o dei minimi non riceveranno più la certificazione che riepiloga i compensi percepiti nell’anno passato (in questo caso il 2024). Si chiede di conseguenza ai clienti che applicano il regime forfetario o dei minimi di prestare maggiore attenzione rispetto al passato a segnalare gli incassi delle fatture emesse in quanto viene a mancare il riscontro delle certificazioni uniche.


Divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie in favore di privati prorogato a tutto il 31/12/2025 (art. 3, comma 6 D.L. 202/2024)

Con la norma in oggetto è stato esteso il divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di privati a tutto il 31 dicembre 2025 da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. Il divieto riguarda anche i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti).

Tali prestazioni verso i privati andranno documentate da fatture in formato cartaceo o .pdf. Sottolineiamo che nel caso di fatture emesse non a privati o non riguardanti prestazioni sanitarie vige l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico.

In sede di conversione della norma la proroga, inizialmente prevista per un solo trimestre, è stata estesa a tutto l’anno 2025 (si veda la precedente circolare del 17/01/2025).


Bonus pubblicità anno 2025 da richiedere nel periodo compreso tra il 01/03/2025 e il 31/03/2025 (art. 57-bis D.L. 50/2017)

Nel periodo compreso tra il 01/03/2025 e il 31/03/2025 i soggetti interessati (imprese/enti non commerciali/lavoratori autonomi) possono presentare domanda per accedere al cosiddetto bonus pubblicità. Si tratta di un credito di imposta che spetta ai soggetti che nel 2025 sostengono spese per l’acquisto di spazi pubblicitari/inserzioni commerciali sulla stampa periodica /quotidiana nazionale o locale (anche online) in misura superiore a quanto sostenuto nell’anno 2024. Il credito di imposta è pari al 75% dell’incremento rispetto alla spesa sostenuta nel 2024, incremento che non deve essere inferiore all’1%.  Il credito di imposta effettivamente spettante potrà subire variazioni in diminuzione in funzione della quantità di domande presentate rispetto alle risorse messe a disposizione (si veda sul tema le circolari informative del 18/05/2022 e 31/05/2021 e 22/03/2021)

 


Novità in tema di rimborso spese ai dipendenti e ai collaboratori (art. 1, commi da 81 a 83 Legge 207/2024)

La norma in esame ha introdotto una modifica, valida dal 01/01/2025, per effetto della quale i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito del percipiente solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con mezzi di pagamento tracciabili (non in contanti). In caso contrario i rimborsi spese, sia pur documentati ma pagati dal dipendente/collaboratore in contanti costituiscono reddito e devono essere assoggettati a tassazione.

Considerato che la norma richiede solo che i pagamenti avvengano con mezzi tracciabili non è necessario che il pagamento avvenga con mezzi riferibili al “datore di lavoro”. Nel caso il dipendente/collaboratore utilizzi propri strumenti di pagamento dovrà però poter documentare l’avvenuto pagamento con tali modalità.

Il tenore letterale della norma pone una serie di questione al momento dubbie:

  • Non è chiaro se la norma si applica anche ai collaboratori coordinati e continuativi e agli amministratori di società;
  • Non è chiaro se la norma si applica anche alle spese sostenute dal dipendente/collaboratore all’estero, in specie in Paesi nei quali non è possibile effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili: al momento tali spese se pagate in contanti sarebbero da assoggettare a tassazione.

Sul tema siamo in attesa di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.