Obbligo di PEC per gli amministratori delle società (art. 1, comma 860 Legge 207/2024, nota Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) n. 43836 del 12/03/2025)

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo obbligo per gli amministratori di società: entro il 30/06/2025 o in occasione del rinnovo delle cariche se precedente, ciascun amministratore dovrà dotarsi di un proprio indirizzo PEC personale (distinto da quello della società) e comunicarlo al Registro delle Imprese. L’obbligo riguarda gli amministratori e i liquidatori di società di persone, di capitali, comprese le società consortili e le società semplici. Sono esclusi gli amministratori di società di mutuo soccorso e dei consorzi. Parimenti esclusi sono gli amministratori degli enti iscritti al REA.

Sulla base della nota del MIMIT l’obbligo dovrebbe riguardare unicamente gli amministratori e i liquidatori a cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Tale impostazione dovrà trovare riscontro da parte delle singole CCIAA che, ove riterranno non correttamente assolto l’adempimento, potranno sospendere le pratiche presentate.

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, è possibile indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo PEC, ovvero, a propria scelta, dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna società.

Alla luce di quanto sopra nelle prossime settimane gli amministratori interessati verranno contattati dallo Studio per organizzare la comunicazione della PEC al Registro delle Imprese.

Sottolineiamo sin d’ora che l’indirizzo PEC personale è uno strumento che resterà nella disponibilità dell’amministratore che ne avrà la responsabilità diretta, anche per quanto riguarda la sorveglianza delle comunicazioni ricevute. Tale indirizzo risulterà dalle visure della CCIAA e sarà pertanto accessibile a tutti.


Trattamento del prestito o distacco di personale ai fini IVA (Circolare Ag.Entrate n. 5/E del 16/05/2025)

Con la circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate affronta la novità introdotta dall’art. 16-ter del D.L. 16/09/2024 n. 131 sul trattamento ai fini IVA del prestito o distacco di personale (si veda circolare informativa del 16/12/2024). Nello specifico viene confermato che per i contratti di distacco sottoscritti dal 01/01/2025 da datori di lavoro che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di impresa o di lavoro autonomo sugli stessi si applica l’IVA, sull’intero importo addebitato. Per quel che riguarda gli enti non commerciali viene invece chiarito che i contratti di distacco di personale rimangono fuori campo IVA se hanno ad oggetto dipendenti utilizzati nell’ambito di attività diverse da quelle di impresa. A tal fine l’Agenzia richiama la definizione degli articoli 2135 e 2195 del codice civile. In estrema sintesi pertanto:

  • Tutti gli enti non commerciali privi di partita IVA, in quanto non svolgono attività di impresa, nel caso distacchino proprio personale dipendente ad altri soggetti potranno addebitare il costo con una semplice nota di addebito fuori campo IVA (applicando la marca da bollo da 2 euro, salvo ne siano esenti);
  • Gli enti non commerciali dotati di partita IVA, dovranno preliminarmente verificare se il dipendente da distaccare svolga attività nella sfera commerciale o meno. Nel primo caso dovranno fatturare l’importo addebitato assoggettandolo ad IVA; nel secondo caso potranno addebitare il costo con una semplice nota di debito fuori campo IVA (applicando la marca da bollo da 2 euro, salvo ne siano esenti).

Dal 01/04/2025 Comunicazione TD29 per non incorrere nelle sanzioni per l’omessa fatturazione o la fatturazione irregolare da parte del cedente/prestatore

Dal 01 aprile 2025 nel caso il cedente/prestatore non emetta la fattura o la emetta in modo irregolare è possibile per il cessionario/committente non incorrere nelle sanzioni previste a proprio carico inviando entro 90 giorni dal termine entro il quale la fattura doveva essere emessa  una comunicazione con la codifica TD29 nella quale devono essere riportati i dati del cedente, i dati del cessionario (acquirente), la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione di servizi, l’indicazione dell’imponibile non fatturato o non indicato  e il numero della fattura (nel caso di fattura irregolare).

Ricordiamo che la sanzione in capo al cessionario/committente che non provvede a segnalare la mancata emissione di una fattura ammonta al 70% dell’IVA della fattura stessa con un minimo di euro 250,00.

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Possibilità di modificare gli anni su cui ripartire le spese del superbonus relative all’anno 2023 (art. 1, comma 56 Legge 30/12/2024 n. 207)

La norma in oggetto ha reso possibile modificare il numero degli anni su cui ripartire le spese sostenute nell’anno 2023 con il superbonus 110% dagli originari 4 anni ai 10 anni per coloro che non hanno usufruito dello sconto in fattura o della cessione del credito. Per farlo è necessario presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024 (31/10/2024). Se dalla predetta dichiarazione integrativa dovessero emergere maggiori imposte dovute sarà possibile versare tali importi senza sanzioni e interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte 2024 (20/06/2025). Purtroppo al momento i tracciati software non sono ancora stati aggiornati e non è quindi ancora possibile presentare la dichiarazione integrativa di cui sopra.

Per gli interessati è quindi opportuno attendere e non presentare il modello 730/2025 sino a quando non verrà presentata la dichiarazione integrativa in modo da recepire la modifica.

L’opportunità riguarda tutti quei soggetti che non riuscirebbero a godere pienamente dei benefici del superbonus 110% su un arco di tempo più ristretto (4 anni) mentre potrebbero usufruirne maggiormente su un arco di tempo più lungo (10 anni appunto). E’ bene sottolineare che la scelta, una volta fatta, non è più modificabile.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per affrontare il tema


Opposizione entro maggio 2025 contro uso dati per Meta AI

Gli utenti di Facebook e Instagram – e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti – hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta, utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società.

Se l’opposizione viene esercitata entro la fine di maggio 2025 vengono sottratti all’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta tutte le informazioni personali già presenti sul web. Se esercitata successivamente l’opposizione riguarderà esclusivamente i contenuti pubblicati successivamente e non quelli già online.

I link per procedere all’opposizione sono riportati nella seguente pagina internet del garante della privacy:

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10125702

 Il Garante della privacy ricorda che tale diritto, riconosciuto dal GDPR – il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali -, è esercitabile anche nei confronti di altri sistemi di Intelligenza Artificiale, come, ad es. quelli di OpenAI, DeepSeek e Google.