Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 (art. 12-ter del D.L. 84/2025)

Analogamente a quanto previsto l’anno scorso (si veda “Ravvedimento speciale e concordato preventivo biennale del 14/10/2024) ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 è stata attribuita la possibilità di aderire al cosiddetto “ravvedimento speciale” per gli anni dal 2019 al 2023 e quindi di definire le annualità ancora accertabili mediante il pagamento di una imposta sostitutiva su un maggior reddito rispetto a quanto dichiarato a suo tempo determinato sulla base dei punteggi ottenuti con gli ISA di ciascun anno. L’importo da pagare, che non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità ravveduta, deve essere versato o in unica soluzione tra il 01/01/2026 e il 15/03/2026 o mediante pagamento rateale in massimo 10 rate mensili di pari importo a partire dal 15/03/2026. In caso di pagamento rateale il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il ravvedimento non si perfeziona inoltre se il pagamento dell’unica rata o della prima rata è successivo alla notifica di processi verbali di contestazione o schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, per cui da questo punto di vista prima viene effettuato il pagamento meglio è rispetto alla copertura dalle verifiche fiscali.

Per i soggetti che aderiscono al ravvedimento speciale i termini per l’accertamento delle annualità pregresse sono posticipati al 31/12/2028 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e quelli in scadenza il 31/12/2025 sono prorogati al 31/12/2026.

Lo Studio è a disposizione per valutare assieme agli interessati tutti gli aspetti di questa misura e dell’adesione al concordato preventivo 2025-2026 a cui è strettamente connessa.


Polizze catastrofali – Lista incentivi preclusi a chi non rispetta l’obbligo (Decreto Mimit del 18/06/2025)

L’obbligo di sottoscrivere una polizza contro calamità naturali introdotto dalla Legge 213/2023 (si veda sul tema la circolare informativa del 03/03/2025) trova una prima conferma per quel che riguarda il tema delle conseguenze dell’eventuale inadempimento. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con un decreto del 18/06/2025 pubblicato il 25/07/2025 ha fornito un primo elenco di agevolazioni che risultano precluse ove alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e in occasione della loro erogazione l’impresa interessata non abbia in essere una polizza contro le calamità naturali. Ricordiamo che il termine per la sottoscrizione della polizza inizialmente previsto nel 31/03/2025 è stato posticipato al 02/10/2025 per le imprese di medie dimensioni e al 01/01/2026 per le imprese di micro e piccola dimensione.

Al di là dell’elenco delle agevolazioni indicate dal Ministero quel che preme qui rilevare è che trova conferma la preoccupazione che la mancata stipula della polizza potesse comportare effetti non solo sui contributi pubblici connessi ad eventi calamitosi ma anche sulla concessione di contributi pubblici che nulla o poco hanno a che vedere con gli eventi calamitosi. Tenuto conto che ogni ministero dovrà fornire indicazioni sulle agevolazioni che saranno precluse in assenza della stipula della polizza catastrofale ci permettiamo di risollecitare tutti i soggetti interessati a verificare l’obbligo di sottoscrivere tale copertura assicurativa entro il termine previsto dalla norma.


Dall’08/08/2025 possibile presentare la domanda per la riduzione del 50% dei contributi per i nuovi iscritti alla gestione artigiani e commercianti nell’anno 2025 (art. 1 comma 186 Legge 207/2024 e messaggio Inps n. 2449 del 07/08/2025) C

Con il messaggio in oggetto l’Inps ha comunicato l’avvio della possibilità di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti ai soggetti iscritti per la prima volta nel 2025 alla gestione artigiani e commercianti. Si fa rinvio a quanto scritto sul tema con la circolare informativa del 17/01/2025. Lo Studio è a disposizione degli interessati per valutare la convenienza ad applicare tale agevolazione.


Chiarimenti sulle novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici (circ. Agenzia Entrate n. 8/E del 19/06/2025)

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di efficienza energetica degli edifici sono elevate al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027(dalle ordinarie 36% e 30%) in presenza di due condizioni:

  • Che il contribuente sia proprietario dell’immobile o ne abbia la nuda proprietà o un diritto di superficie o un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione);
  • Che l’unità immobiliare su cui vengono effettuati i lavori sia adibita ad abitazione principale.

Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate a tale riguardo precisa che:

  • La proprietà/nuda proprietà/diritto di superficie (o altro diritto reale di godimento) deve sussistere al momento dell’inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente. Attenzione pertanto a tutte quelle situazioni nelle quali, con il permesso del venditore, si anticipa l’accesso nell’immobile al momento del compromesso per ristrutturarlo. Questo comportamento pregiudica la possibilità di ottenere la detrazione maggiorata;
  • La percentuale maggiorata non spetta ai conviventi e agli inquilini, cioè a coloro che non hanno la proprietà/nuda proprietà/diritto di superficie o altro diritto reale di godimento;
  • La percentuale maggiorata spetta, al ricorrere delle altre condizioni, anche per i lavori effettuati sulle pertinenze;
  • Qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. Questo chiarimento viene incontro alle esigenze di molti proprietari di casa che, dopo averla acquistata, prima di entrarci a vivere, procedono con una ristrutturazione. In assenza di questo chiarimento la maggiorazione era dubbia. La circolare non precisa entro quale termine sia necessario trasferire la residenza e adibire l’immobile ad abitazione principale una volta terminati i lavori ma si ritiene che il tutto debba avvenire entro un termine contenuto.

Novità per la deducibilità delle spese di trasferta per i professionisti (DL 84/2025)

Con il decreto in oggetto vengono introdotte alcune novità sul tema della deducibilità di alcune tipologie di spese sostenute dai professionisti che hanno effetto dall’anno 2025.

In particolare, con l’introduzione del comma 6 all’art. 54-septies del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) viene stabilito che dal 18/06/2025 la deducibilità delle spese sostenute in Italia relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (es. taxi) è ammessa a condizione che le stesse siano pagate con strumenti tracciabili. Fino al 17/06/2025 la deducibilità è consentita anche con pagamenti effettuati in contanti.

Altre modifiche normative hanno introdotto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per impedire che concorra alla formazione del reddito il rimborso da parte del cliente delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico (es. spese di viaggio, alloggio, vitto e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi)) addebitate analiticamente al cliente/committente stesso.

Dall’insieme di queste novità, a cui si aggiunge una norma analoga per quel che riguarda le spese di rappresentanza (art. 54-septies comma 2 TUIR), se ne ricava che i professionisti devono documentare le spese sopraindicate sostenute nell’ambito dell’attività in modo da poter dimostrare l’avvenuto pagamento con strumenti tracciabili. E’ quindi necessario allegare (e conservare) alla documentazione di spesa anche la ricevuta del bancomat/carta di credito/bonifico con il quale si è provveduto al pagamento.

Chiediamo pertanto ai professionisti clienti dello Studio di produrre la documentazione relativa a spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto e rappresentanza con allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento per consentirne la deduzione dal reddito.