Dal 01/04/2025 Comunicazione TD29 per non incorrere nelle sanzioni per l’omessa fatturazione o la fatturazione irregolare da parte del cedente/prestatore

Dal 01 aprile 2025 nel caso il cedente/prestatore non emetta la fattura o la emetta in modo irregolare è possibile per il cessionario/committente non incorrere nelle sanzioni previste a proprio carico inviando entro 90 giorni dal termine entro il quale la fattura doveva essere emessa  una comunicazione con la codifica TD29 nella quale devono essere riportati i dati del cedente, i dati del cessionario (acquirente), la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione di servizi, l’indicazione dell’imponibile non fatturato o non indicato  e il numero della fattura (nel caso di fattura irregolare).

Ricordiamo che la sanzione in capo al cessionario/committente che non provvede a segnalare la mancata emissione di una fattura ammonta al 70% dell’IVA della fattura stessa con un minimo di euro 250,00.

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Possibilità di modificare gli anni su cui ripartire le spese del superbonus relative all’anno 2023 (art. 1, comma 56 Legge 30/12/2024 n. 207)

La norma in oggetto ha reso possibile modificare il numero degli anni su cui ripartire le spese sostenute nell’anno 2023 con il superbonus 110% dagli originari 4 anni ai 10 anni per coloro che non hanno usufruito dello sconto in fattura o della cessione del credito. Per farlo è necessario presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024 (31/10/2024). Se dalla predetta dichiarazione integrativa dovessero emergere maggiori imposte dovute sarà possibile versare tali importi senza sanzioni e interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte 2024 (20/06/2025). Purtroppo al momento i tracciati software non sono ancora stati aggiornati e non è quindi ancora possibile presentare la dichiarazione integrativa di cui sopra.

Per gli interessati è quindi opportuno attendere e non presentare il modello 730/2025 sino a quando non verrà presentata la dichiarazione integrativa in modo da recepire la modifica.

L’opportunità riguarda tutti quei soggetti che non riuscirebbero a godere pienamente dei benefici del superbonus 110% su un arco di tempo più ristretto (4 anni) mentre potrebbero usufruirne maggiormente su un arco di tempo più lungo (10 anni appunto). E’ bene sottolineare che la scelta, una volta fatta, non è più modificabile.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per affrontare il tema


Opposizione entro maggio 2025 contro uso dati per Meta AI

Gli utenti di Facebook e Instagram – e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti – hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta, utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società.

Se l’opposizione viene esercitata entro la fine di maggio 2025 vengono sottratti all’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta tutte le informazioni personali già presenti sul web. Se esercitata successivamente l’opposizione riguarderà esclusivamente i contenuti pubblicati successivamente e non quelli già online.

I link per procedere all’opposizione sono riportati nella seguente pagina internet del garante della privacy:

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10125702

 Il Garante della privacy ricorda che tale diritto, riconosciuto dal GDPR – il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali -, è esercitabile anche nei confronti di altri sistemi di Intelligenza Artificiale, come, ad es. quelli di OpenAI, DeepSeek e Google.


Obbligo di assicurazione contro calamità naturali ed eventi catastrofali: pubblicato il Decreto recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione (art. 1, commi da 101 a 107 Legge 213/2023 e Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/01/2025 n. 18 pubblicato sulla G.U. del 27/02/2025)

La norma in oggetto introduce l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia (e per quelle straniere con una stabile organizzazione in Italia) tenute all’iscrizione nel registro delle imprese di stipulare entro il 31/03/2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati da calamità naturali i beni indicati nella voce B-II numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile (terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali). Sono escluse dall’obbligo per previsione normativa le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e, per come è scritta la norma, dovrebbero essere esclusi dall’obbligo anche i soggetti iscritti al solo REA.

Al di là degli aspetti assicurativi per i quali vi chiediamo di contattare il vostro agente/broker di fiducia in questa sede ci preme sottolineare che la norma prevede che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Il termine “anche” potrebbe quindi far ritenere che il mancato assolvimento dell’obbligo possa determinare problemi anche nel caso di concessione di risorse pubbliche che nulla hanno a che vedere con eventi calamitosi. Per cui segnaliamo la massima attenzione sul tema.


Dal 2024 viene meno l’obbligo di predisporre e trasmettere le certificazioni uniche dei compensi ai lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario o dei minimi (art. 3, D.Lgs 1/2024)

A decorrere dall’anno di imposta 2024 i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime dei minimi sono esonerati dagli adempimenti previsti in relazione alla certificazione unica dei compensi. Tale esonero non trova applicazione quando le somme che sono state corrisposte non costituiscono un “compenso”, ma hanno altra natura, quale ad esempio l’erogazione di una indennità di malattia.

A differenza del passato pertanto i professionisti che applicano il regime forfetario o dei minimi non riceveranno più la certificazione che riepiloga i compensi percepiti nell’anno passato (in questo caso il 2024). Si chiede di conseguenza ai clienti che applicano il regime forfetario o dei minimi di prestare maggiore attenzione rispetto al passato a segnalare gli incassi delle fatture emesse in quanto viene a mancare il riscontro delle certificazioni uniche.