Novità in tema di plusvalenze risultanti dalla cessione di immobili interessati da interventi Superbonus (art. 1, commi da 64 a 67 Legge bilancio 2024 e circolare n. 18/E del 13/06/2024 Agenzia delle Entrate)

La norma introduce una nuova ipotesi di plusvalenza sulla cessione di immobili interessati da interventi superbonus che si applica sulle cessioni realizzate a partire dal 01/01/2024 e che si realizza sulla prima cessione effettuata entro 10 anni dalla data di conclusione dei lavori. Pertanto, ad esempio per un immobile su cui siano stati conclusi i lavori che hanno beneficiato dell’agevolazione cosiddetta “Superbonus” in data 20/11/2023 l’eventuale prima cessione effettuata prima del 20/11/2033 determina il sorgere della plusvalenza. I successivi atti di cessione o le cessioni oltre il 20/11/2033 non danno invece origine a plusvalenze tassate.

La plusvalenza tassata sorge il capo al primo cedente a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (ad esempio anche se li ha eseguiti l’affittuario o il comodatario), dalla percentuale di detrazione spettante (variata per il Superbonus nel corso del tempo), dalla modalità di fruizione dell’agevolazione (sconto in fattura/cessione del credito/utilizzo diretto) e dalla tipologia di intervento effettuato tanto che si afferma che è sufficiente aver usufruito di un intervento agevolato sulle parti comuni del proprio condominio per veder attrarre alla nuova norma tutti gli immobili del condominio.

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Modifica in tema di sanzioni penali per omesso versamento di ritenute e IVA (art. 1, lett. b) e c) D.Lgs 87/2024)

Con la norma in oggetto vengono modificati gli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs 74/2000 in tema di sanzioni penali conseguenti al mancato pagamento di ritenute e IVA. La nuova norma prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (IVA e 770) ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a euro 150.000 o IVA per un ammontare superiore a euro 250.000. La  novità riguarda il differimento del termine in cui si realizza la fattispecie penale. Il mancato versamento delle somme indicate in precedenza comportava il reato nello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale. Ad esempio il mancato versamento di ritenute per un importo superiore a euro 150.000 nell’anno 2023 sarebbe divenuto penale con la norma precedente il 31/10/2024 ed il mancato versamento di IVA per un importo superiore a 250.000 euro sarebbe divenuto penalmente rilevante il 27/12/2024, mentre ora entrambi divengono rilevanti il 31/12/2025.

La norma prevede inoltre che, ove prima di tale termine, il contribuente proceda ad avviare una rateazione degli importi dovuti il reato penale permane solo se si decade dalla rateazione e il debito residuo è superiore a 50.000 euro per le ritenute e a 75.000 euro per l’IVA.


Novità in tema di welfare aziendale per l’anno 2024 (art. 1, commi 16-17 Legge bilancio 2024 e circolare n. 5/E del 07/03/2024 Agenzia delle Entrate)

La norma in oggetto prevede, limitatamente all’anno 2024, la non concorrenza alla formazione del reddito delle erogazioni liberali in natura in favore dei dipendenti nel limite complessivo di euro 1.000, aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico (previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto con indicazione del codice fiscale dei figli).

La liberalità può avvenire sia con l’erogazione di beni/servizi (ad esempio buoni spesa) che con il rimborso delle utenze domestiche di acqua/energia elettrica/gas e/o delle spese dell’affitto della prima casa o degli interessi sul mutuo della prima casa (leggasi in entrambi i casi abitazione principale del dipendente).

La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che ove l’erogazione da parte del datore di lavoro riguardi il rimborso degli interessi sul mutuo per l’abitazione principale, il dipendente non potrà per la parte coperta dall’erogazione usufruire delle detrazioni previste in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel caso l’erogazione liberale riguardi i casi di rimborso delle spese di cui sopra il datore di lavoro deve acquisire dal dipendente la documentazione a supporto o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il ricorrere in capo al dichiarante/dipendente dei presupposti previsti dalla norma e la circostanza che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro, ma anche presso altri, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi preposti.

I datori di lavoro provvedono all’attuazione di queste misure previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie ove presenti.

Come sempre, l’eventuale superamento delle soglie di esenzione indicate comporta la tassazione dell’intera somma percepita.

Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione in oggetto.


Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (art. 29 D.L. 19/2024)

Con la norma in esame sono state introdotte tutta una serie di modifiche legislative che si pongono l’obiettivo di prevenire e contrastare il ricorso al cosiddetto lavoro irregolare. Con la presente riteniamo di portare alla vostra attenzione la novità introdotta al comma 5-bis dell’art. 18 della Legge 276/2003 in base al quale in caso di:

  • Appalto privo dei requisiti previsti dall’art. 29, comma 1 della legge 276/2003 (esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore);
  • Distacco di personale privo dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 1 della legge 276/2003 (soddisfacimento di un proprio interesse del datore di lavoro (che deve persistere per tutta la durata del contratto), temporaneità del distacco),

l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Pene più severe vengono applicate nel caso di sfruttamento dei minori o atti posti in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di CCNL applicate al lavoratore.

In ogni caso le pene pecuniarie non possono essere inferiori a euro 5.000 né superiori a 50.000 euro.

Senza voler entrare nello specifico nella tematica preme qui sottolineare che, alla luce delle nuove disposizioni, è a nostro avviso ancor più necessario che in passato prima di porre in essere un contratto di appalto e/o di distacco siano valutate, anche con l’ausilio di professionisti nel campo legale e giuslavoristico, la compatibilità degli stessi con i requisiti richiesti, onde evitare le rilevanti sanzioni introdotte.


Revisione della disciplina dell’IRPEF (art. 1 e 2 del D.Lgs n. 216 del 30/12/2023)

Per il momento per il solo anno 2024 vengono riviste le aliquote applicabili al reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

– Fino a 28.000 euro, 23 per cento;

– Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento,

– Oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Vengono inoltre riviste alcune detrazioni ed in particolare per i titolari di redditi superiori a 50.000 euro viene ridotta di euro 260 la detrazione spettante per talune spese ed in particolare:

  • per gli oneri con detraibilità pari al 19% con esclusione delle spese sanitarie (rientrano nella riduzione ad esempio, gli interessi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, le spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica, le spese veterinarie e le spese funebri);
  • per le erogazioni liberali ai partiti politici;
  • per i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Un esempio può chiarire meglio il meccanismo:

Ipotizzando che nel 2024 una persona fisica sostenga spese mediche per euro 2.000, interessi su mutuo per acquisto abitazione principale per euro 2.500 e spese universitarie per euro 1.500 dedurrà dal proprio reddito:

–  Se con reddito pari o inferiore a 50.000 euro =((2000-129,11)+2.500+1.500)*19/100 = 1.115 euro

-Se con reddito superiore a 50.000 euro= ((2000-129,11)*19/100)+((2500+1500)*19/100-260)=855 euro