Iper-ammortamenti per investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 1, commi da 427 a 436 legge 199 del 30/12/2025)

I soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali  funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale prodotti nella Unione Europea o in Stati Aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo nel periodo dal 01/01/2026 al 30/09/2028 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura potranno maggiorare, ai soli fini fiscali, gli ammortamenti e i canoni di locazione:

  • Del 180% per investimenti fino a 2.500.000 euro;
  • Del 100% per gli investimenti compresi tra 2.500.000 e 10.000.000 di euro;
  • Del 50% per gli investimenti oltre 10.000.000 e fino a 20.000.000 di euro.

Il beneficio compete anche per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Il beneficio non compete alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altra procedura concorsuale o del codice della crisi di impresa.

Per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere in via telematica al GSE apposita comunicazione e certificazione concernente gli investimenti agevolabili.

Il Beneficio è cumulabile con altre agevolazioni eventualmente fruite a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non porti al superamento del costo sostenuto.

Se, dopo aver effettuato l’investimenti, il bene viene venduto o trasferito all’estero l’agevolazione cessa di produrre i suoi effetti a meno che non venga effettuato un nuovo investimento sostitutivo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.


Definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo dal 01/01/2000 al 31/12/2023 (Rottamazione-quinquies) (art. 1, commi da 82 a 107 legge 199 del 30/12/2025)

Con la norma in oggetto si introduce un’ulteriore possibilità di procedere ad una definizione agevolata degli importi iscritti a ruolo da parte dell’Agente della Riscossione per imposte dovute a seguito di controlli automatici e formali effettuati sulle dichiarazioni annuali, contributi previdenziali dovuti all’Inps (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento), sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada. Rispetto alle precedenti rottamazioni la quinquies ricomprende anche i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 01/07/2022 al 31/12/2023 e pertanto può riguardare le cartelle relative al periodo 01/01/2000-31/12/2023.

La definizione agevolata può riguardare anche le cartelle già oggetto di precedenti rottamazioni per le quali si è decaduti dal beneficio a causa di mancati versamenti.

Per accedere alla definizione agevolata è necessario presentare apposita domanda di adesione, esclusivamente per via telematica, entro il prossimo 30/04/2026. Il beneficio consiste nel non dover corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio (per le violazioni del codice della strada il beneficio riguarda esclusivamente gli interessi e l’aggio) e nel sospendere le eventuali azioni esecutive poste in essere dall’Agente della Riscossione.

Gli importi dovuti potranno essere pagati o in un’unica soluzione entro il 31/07/2026 o sino ad un massimo di 54 rate bimestrali dell’importo unitario non inferiore a 100 euro. Da questo punto di vista attenzione che, una volta ottenuta, la rottamazione decade ove non venga pagata l’unica rata o, in caso di pagamento rateizzato, due rate anche non consecutive oppure l’ultima rata. La decadenza farà venir meno i benefici in termini di sanzioni, interessi, interessi di mora e di aggio e renderà impossibile ottenere la dilazione del debito residuo.

L’Agente della Riscossione ha già messo a disposizione un servizio che consente di richiedere il prospetto informativo che consente di conoscere quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies secondo due modalità che sono riportate al seguente indirizzo internet:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/prospetto-informativo/

Invitiamo pertanto gli interessati a verificare il prospetto informativo per poter assumere le decisioni del caso per tempo.

La norma demanda alle Regioni e agli Enti locali la possibilità di introdurre la possibilità di procedere ad una definizione agevolata dei tributi di propria competenza con atti che dovranno essere pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati sul tema.


Aumento del valore del buono pasto elettronico da 8 a 10 euro (art. 1, c. 14, legge 199 del 30/12/2025)

Dal 01/01/2026 non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’importo del buono pasto attribuito fino all’importo massimo giornaliero di 10 euro (aumentato dal precedente limite di 8 euro) nel caso dei buoni pasto elettronici. Rimane invece invariato il limite di 4,00 euro per il  buono pasto cartaceo. L’incremento del valore massimo consente, ove il datore di lavoro lo ritenga e ne abbia la possibilità, di riconoscere ai propri dipendenti un importo aggiuntivo in esenzione di imposte e di contributi.


Affitti brevi 2026: nuove regole e obbligo di partita IVA (art. 1, c. 17, legge 199 del 30/12/2025)

Come anticipato nella precedente circolare informativa le Legge di Bilancio ha sancito che a partire dal 2026 la locazione breve (locazione turistica di durata inferiore a 30 giorni) di tre o più appartamenti viene qualificata per legge come attività imprenditoriale con il conseguente obbligo di aprire la partita IVA, presentare una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) da presentare allo sportello SUAP del Comune di riferimento e di procedere all’iscrizione alla gestione Inps commercianti.

L’obbligo decorre dal 01/01/2026 ove a tale data siano già in essere tre o più appartamenti locati con la modalità degli affitti brevi o dal momento in cui viene locato il terzo immobile sempre con tale modalità. Particolare attenzione deve essere prestata al fatto che la norma fa riferimento al numero di appartamenti e non alla durata contrattuale, per cui ne consegue che è sufficiente locare per un fine settimana tre diversi appartamenti per rientrare nell’obbligo di apertura della partita IVA.

 E’ pertanto del tutto evidente che chi si trovasse nelle condizioni sopra descritte è bene che contatti immediatamente lo Studio per valutare le diverse opzioni possibili (regime forfetario / ordinario /societario) o le eventuali soluzioni alternative.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati sul tema.


Incremento del limite di deducibilità dei contributi di previdenza complementare (art. 1, c. 201, lett. a) legge 199 del 30/12/2025)

A decorrere dal periodo di imposta 2026 il limite di deducibilità dei contributi versati ai fondi di previdenza complementare è aumentato da euro 5.164,57 a euro 5.300. L’incremento riguarda sia i contributi versati dal lavoratore che dal datore di lavoro o committente e si applica sia ai contributi volontari sia a quelli dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.