Chiarimenti sulle novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici (circ. Agenzia Entrate n. 8/E del 19/06/2025)

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di efficienza energetica degli edifici sono elevate al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027(dalle ordinarie 36% e 30%) in presenza di due condizioni:

  • Che il contribuente sia proprietario dell’immobile o ne abbia la nuda proprietà o un diritto di superficie o un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione);
  • Che l’unità immobiliare su cui vengono effettuati i lavori sia adibita ad abitazione principale.

Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate a tale riguardo precisa che:

  • La proprietà/nuda proprietà/diritto di superficie (o altro diritto reale di godimento) deve sussistere al momento dell’inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente. Attenzione pertanto a tutte quelle situazioni nelle quali, con il permesso del venditore, si anticipa l’accesso nell’immobile al momento del compromesso per ristrutturarlo. Questo comportamento pregiudica la possibilità di ottenere la detrazione maggiorata;
  • La percentuale maggiorata non spetta ai conviventi e agli inquilini, cioè a coloro che non hanno la proprietà/nuda proprietà/diritto di superficie o altro diritto reale di godimento;
  • La percentuale maggiorata spetta, al ricorrere delle altre condizioni, anche per i lavori effettuati sulle pertinenze;
  • Qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. Questo chiarimento viene incontro alle esigenze di molti proprietari di casa che, dopo averla acquistata, prima di entrarci a vivere, procedono con una ristrutturazione. In assenza di questo chiarimento la maggiorazione era dubbia. La circolare non precisa entro quale termine sia necessario trasferire la residenza e adibire l’immobile ad abitazione principale una volta terminati i lavori ma si ritiene che il tutto debba avvenire entro un termine contenuto.

Novità per la deducibilità delle spese di trasferta per i professionisti (DL 84/2025)

Con il decreto in oggetto vengono introdotte alcune novità sul tema della deducibilità di alcune tipologie di spese sostenute dai professionisti che hanno effetto dall’anno 2025.

In particolare, con l’introduzione del comma 6 all’art. 54-septies del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) viene stabilito che dal 18/06/2025 la deducibilità delle spese sostenute in Italia relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (es. taxi) è ammessa a condizione che le stesse siano pagate con strumenti tracciabili. Fino al 17/06/2025 la deducibilità è consentita anche con pagamenti effettuati in contanti.

Altre modifiche normative hanno introdotto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per impedire che concorra alla formazione del reddito il rimborso da parte del cliente delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico (es. spese di viaggio, alloggio, vitto e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi)) addebitate analiticamente al cliente/committente stesso.

Dall’insieme di queste novità, a cui si aggiunge una norma analoga per quel che riguarda le spese di rappresentanza (art. 54-septies comma 2 TUIR), se ne ricava che i professionisti devono documentare le spese sopraindicate sostenute nell’ambito dell’attività in modo da poter dimostrare l’avvenuto pagamento con strumenti tracciabili. E’ quindi necessario allegare (e conservare) alla documentazione di spesa anche la ricevuta del bancomat/carta di credito/bonifico con il quale si è provveduto al pagamento.

Chiediamo pertanto ai professionisti clienti dello Studio di produrre la documentazione relativa a spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto e rappresentanza con allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento per consentirne la deduzione dal reddito.