Dal 05/03/2026 scatta l’obbligo di collegare i registratori di cassa agli strumenti di pagamento elettronici utilizzati (art. 1, commi da 74 a 77 Legge 207/2024 e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 424470 del 31/10/2025)

Come anticipato nella precedente circolare informativa del 10/11/2025 (a cui si fa rinvio per una informativa completa) a partire dal 05/03/2026 sarà necessario procedere ad abbinare gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati (POS) ai relativi registratori di cassa. Per farlo bisognerà accedere ad una apposita funzionalità messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno del portale web “Fatture e Corrispettivi”.

La funzionalità esporrà l’elenco dei POS sia fisici che virtuali di cui il soggetto risulta titolare. Si dovrà procedere ad abbinare il POS (contraddistinto dal numero di matricola) con il codice fiscale e la denominazione dell’Operatore Finanziario con cui si è sottoscritto il contratto per l’utilizzo del POS ed il registratore di cassa anch’esso contraddistinto dal relativo numero di matricola.

Pertanto, nel caso in cui l’esercente abbia sottoscritto due contratti di convenzionamento (ad esempio uno per gli incassi con i bancomat e uno per gli incassi con le carte di credito) utilizzando lo stesso POS dovrà procedere ad effettuare due abbinamenti distinti.

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Sanzionata l’erronea o non corretta indicazione della modalità di incasso nei registratori fiscali (art. 11, comma 2-quinquies del D.Lgs 471/1997)

Nella Guida operativa rilasciata dall’Agenzia delle Entrate relativa al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori di cassa fiscali si sottolinea che l’errata indicazione e registrazione nel registratore di cassa delle modalità di incasso comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione errata con il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Si sottolinea pertanto l’importanza di:

  • verificare prioritariamente con il cliente la modalità di pagamento;
  • Ove lo stesso venga effettuato con strumenti tracciabili (bancomat/carte di credito/ecc) assicurarsi che il pagamento sia andato a buon fine;
  • Solo dopo queste due fasi procedere all’emissione del documento commerciale (scontrino) prestando attenzione che sullo stesso venga riportata la modalità di pagamento effettivamente utilizzata.

Da questo punto di vista il collegamento POS/Registratore di cassa di cui al punto precedente dovrebbe comunque essere di aiuto per ridurre/eliminare i casi di errata emissione del documento commerciale.


Integrazione CUP nella fattura elettronica (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 563301 del 10/12/2025)

Come anticipato nella circolare informativa del 17/12/2025 (a cui si fa rinvio per una informativa completa) è ora possibile integrare il CUP nelle fatture elettroniche ricevute laddove non sia stato riportato o sia stato riportato in modo errato e il cedente/prestatore non abbia provveduto a riemettere la fattura con il CUP corretto. L’Agenzia delle Entrate ha fornito una Guida all’utilizzo del servizio di integrazione del CUP nelle fatture elettroniche che è disponibile sul sito dell’Agenzia e che verrà fornito su richiesta agli interessati.


Iper-ammortamenti per investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 1, commi da 427 a 436 legge 199 del 30/12/2025)

I soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali  funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale prodotti nella Unione Europea o in Stati Aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo nel periodo dal 01/01/2026 al 30/09/2028 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura potranno maggiorare, ai soli fini fiscali, gli ammortamenti e i canoni di locazione:

  • Del 180% per investimenti fino a 2.500.000 euro;
  • Del 100% per gli investimenti compresi tra 2.500.000 e 10.000.000 di euro;
  • Del 50% per gli investimenti oltre 10.000.000 e fino a 20.000.000 di euro.

Il beneficio compete anche per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Il beneficio non compete alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altra procedura concorsuale o del codice della crisi di impresa.

Per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere in via telematica al GSE apposita comunicazione e certificazione concernente gli investimenti agevolabili.

Il Beneficio è cumulabile con altre agevolazioni eventualmente fruite a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non porti al superamento del costo sostenuto.

Se, dopo aver effettuato l’investimenti, il bene viene venduto o trasferito all’estero l’agevolazione cessa di produrre i suoi effetti a meno che non venga effettuato un nuovo investimento sostitutivo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.


Definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo dal 01/01/2000 al 31/12/2023 (Rottamazione-quinquies) (art. 1, commi da 82 a 107 legge 199 del 30/12/2025)

Con la norma in oggetto si introduce un’ulteriore possibilità di procedere ad una definizione agevolata degli importi iscritti a ruolo da parte dell’Agente della Riscossione per imposte dovute a seguito di controlli automatici e formali effettuati sulle dichiarazioni annuali, contributi previdenziali dovuti all’Inps (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento), sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada. Rispetto alle precedenti rottamazioni la quinquies ricomprende anche i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 01/07/2022 al 31/12/2023 e pertanto può riguardare le cartelle relative al periodo 01/01/2000-31/12/2023.

La definizione agevolata può riguardare anche le cartelle già oggetto di precedenti rottamazioni per le quali si è decaduti dal beneficio a causa di mancati versamenti.

Per accedere alla definizione agevolata è necessario presentare apposita domanda di adesione, esclusivamente per via telematica, entro il prossimo 30/04/2026. Il beneficio consiste nel non dover corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio (per le violazioni del codice della strada il beneficio riguarda esclusivamente gli interessi e l’aggio) e nel sospendere le eventuali azioni esecutive poste in essere dall’Agente della Riscossione.

Gli importi dovuti potranno essere pagati o in un’unica soluzione entro il 31/07/2026 o sino ad un massimo di 54 rate bimestrali dell’importo unitario non inferiore a 100 euro. Da questo punto di vista attenzione che, una volta ottenuta, la rottamazione decade ove non venga pagata l’unica rata o, in caso di pagamento rateizzato, due rate anche non consecutive oppure l’ultima rata. La decadenza farà venir meno i benefici in termini di sanzioni, interessi, interessi di mora e di aggio e renderà impossibile ottenere la dilazione del debito residuo.

L’Agente della Riscossione ha già messo a disposizione un servizio che consente di richiedere il prospetto informativo che consente di conoscere quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies secondo due modalità che sono riportate al seguente indirizzo internet:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/prospetto-informativo/

Invitiamo pertanto gli interessati a verificare il prospetto informativo per poter assumere le decisioni del caso per tempo.

La norma demanda alle Regioni e agli Enti locali la possibilità di introdurre la possibilità di procedere ad una definizione agevolata dei tributi di propria competenza con atti che dovranno essere pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati sul tema.