Disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri (art. 33 D.Lgs 148/2026 pubblicato in G.U. 11/08/2026)

Con la disposizione in oggetto si è intervenuti sulle norme che stabiliscono le sanzioni in caso di non corretto adempimento degli obblighi di trasmissione dei dati sui corrispettivi elettronici giornalieri. L’intervento normativo è riferito al nuovo obbligo introdotto dal 05/03/2026 di abbinare i registratori di cassa agli strumenti di pagamento elettronici utilizzati (pos fisici o virtuali). Nello specifico le norme previgenti prevedevano una sanzione di 100 euro, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, per ogni trasmissione omessa, errata o tardiva, oltre alle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’autorizzazione nel caso in un quinquennio siano contestate quattro distinte violazioni in giorni diversi.

Con la norma in oggetto si stabilisce che le sanzioni di cui sopra NON si applicano nel caso tra il numero delle operazioni regolate con pagamenti elettronici registrate e memorizzate e trasmesse dal registratore di cassa e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento. Pertanto le sanzioni sopra riportate NON verranno applicate ad esempio se a 100 documenti fiscali memorizzati e trasmessi corrispondono 96 o 104 transazioni bancarie con bancomat/carta di credito/altro strumento telematico di pagamento. Viene in pratica introdotto un margine di tolleranza al fine di non sanzionare tutte quelle situazioni nelle quali per un mero errore la modalità di pagamento effettuata riportata nel documento commerciale (scontrino) non corrisponde a quella effettiva.

Attenzione che in base al tenore letterale della norma il margine di tolleranza riguarda il numero dei documenti, non l’importo degli stessi. Riprendendo l’esempio precedente se a fronte di 100 documenti fiscali memorizzati e trasmessi risultano 106 transazioni bancarie anche se le 6 operazioni in più fossero di importi contenuti scatterebbero le sanzioni.


Non concorrono alla formazione del reddito le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari pagate dal coniuge (Risposta n. 159/2026 Agenzia Entrate)

Con la documento in oggetto l’Agenzia risponde alla domanda se possano non concorrere alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari a carico nel caso la somma sia stata sostenuta dal coniuge e non direttamente dal dipendente stesso. La risposta dell’Agenzia sottolinea che quel che rileva è che la spesa e la relativa documentazione a supporto siano state sostenute per un familiare rientrante nell’art. 12 del TUIR (coniuge, figli, ascendenti) che risulti indicato quale fruitore del servizio nella documentazione stessa. Pertanto anche se la spesa è stata sostenuta dal coniuge il dipendente può richiederne il rimborso e chiedere che non venga assoggettato ad imposte. Ovviamente la risposta dell’Agenzia richiede che il datore di lavoro debba acquisire una autocertificazione del dipendente che la stessa spesa non sia stata e non sarà oggetto di rimborso (totale o parziale) presso altri soggetti.


Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti (Legge 120 del 19/06/2026 pubblicata in G.U. 06/07/2026)

Con la legge in oggetto sono stati introdotti specifici obblighi informativi ai produttori e ai soggetti che intendano promuovere, vendere o fornire prodotti ai consumatori i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti indicati:

  • All’art. 10, comma 1, lettere g), i), l) e l-quater del DPR 917/1986;
  • All’art. 100, comma 2, lettere a), b), f),g), h), m), m-bis), n) o) e o-bis del DPR 917/1986;
  • All’art. 14, comma 1 del D.L. 35/2005, convertito con la legge 80/2005;
  • All’art. 82, comma 1 del D.Lgs 117/2017
  • Ovvero a soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all’estero che svolgano attività con caratteristiche o finalità analoghe a quelle indicate nelle disposizioni richiamate.

Sono riferimenti normativi che sostanzialmente ricomprendono tutte o quasi tutte le casistiche di erogazioni liberali deducibili dal reddito in favore di ETS iscritti al RUNTS, fondazioni e associazioni con finalità di utilità sociale, enti e istituti universitari o di ricerca, parchi nazionali o regionali, enti no profit per i quali il testo unico sulle imposte sui redditi riconosce la deducibilità delle erogazioni liberali.

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Novità in tema di trattamento di fine rapporto (Legge 199/2025)

Per quel che riguarda l’anno 2026 entrano in vigore alcune modifiche alla normativa in tema di trattamento di fine rapporto di lavoro dei dipendenti che i datori di lavoro è bene conoscano. Senza entrare nel dettaglio delle modalità di gestione di tali novità che chiediamo agli interessati di verificare con il proprio consulente del lavoro osserviamo che le novità che hanno un impatto sulla gestione aziendale sono:

  • Una modifica sui parametri che determinano l’obbligo di versare le quote di trattamento di fine rapporto maturande al fondo di tesoreria tenuto presso l’Inps. Sino ad ora l’obbligo riguardava i datori di lavoro che il 31/12/2006 avevano superato i 50 dipendenti. Ora l’obbligo scatta se nell’anno precedente si è superato per il biennio 2026-2027 il numero di 60 dipendenti, per il quadriennio 2028-2031 il numero di 50 dipendenti e dal 2032 in avanti il numero di 40 dipendenti. Con questo nuovo criterio più datori di lavoro che hanno superato il numero di dipendenti richiesto dopo il 31/12/2006 potranno essere soggetti all’obbligo di versare mensilmente le somme maturate a titolo di tfr al fondo di tesoreria presso l’Inps
  • Adesione automatica, salvo facoltà di rinuncia entro 60 giorni, alla previdenza complementare per i nuovi assunti a partire dal 01/07/2026. In pratica mentre prima il nuovo assunto doveva scegliere di aderire alla previdenza complementare in mancanza della quale il TFR veniva accantonato in azienda, dal 01/07/2026 in automatico il nuovo assunto aderisce alla previdenza complementare e solo se vi rinuncia espressamente entro 60 giorni il TFR continua ad essere accantonato in azienda.

Le due novità determinano, oltre che una maggiore gestione amministrativa della posizione di ogni singolo dipendente, una modifica nei flussi finanziari del datore di lavoro che diviene obbligato a versare ogni mese le quote di TFR maturate ai fondi pensione individuati dai singoli lavoratori/al fondo di tesoreria gestito dall’Inps nel caso di superamento delle soglie indicate in precedenza. Ovviamente a fronte di queste uscite finanziarie il datore di lavoro avrà già assolto mese dopo mese il proprio obbligo nei confronti del lavoratore in tema di trattamento di fine rapporto e quindi nulla sarà più dovuto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma è indubbio che una importante fonte di finanziamento delle imprese in questo modo viene meno ed è necessario tenerne conto nella propria pianificazione finanziaria.


Nuovi adempimenti per società ed enti che ricevono contributi significativi dallo Stato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/03/2026 n. 84 e art. 1, commi 857 e 858 Legge 207/2024)

Con il decreto in oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/05/2026 è stata data attuazione ad una norma molto controversa introdotta dalla Legge di Stabilità relativa all’anno 2025 con la quale si prevedeva che gli organi di controllo delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma un contributo di entità significativa a carico dello Stato devono accertare che l’utilizzo di detti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi e devono inviare una relazione entro il 30/04 di ogni anno contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Il decreto in prima battuta definisce che per contributi di entità significativa si devono intendere quelli erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria (con esclusione di quelle quotate in borsa) o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali di importo superiore a 1 milione di euro annui o che, per importi inferiori a tale somma,  siano di ammontare pari o superiore al 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario.

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