Novità in tema di trattamento di fine rapporto (Legge 199/2025)

Per quel che riguarda l’anno 2026 entrano in vigore alcune modifiche alla normativa in tema di trattamento di fine rapporto di lavoro dei dipendenti che i datori di lavoro è bene conoscano. Senza entrare nel dettaglio delle modalità di gestione di tali novità che chiediamo agli interessati di verificare con il proprio consulente del lavoro osserviamo che le novità che hanno un impatto sulla gestione aziendale sono:

  • Una modifica sui parametri che determinano l’obbligo di versare le quote di trattamento di fine rapporto maturande al fondo di tesoreria tenuto presso l’Inps. Sino ad ora l’obbligo riguardava i datori di lavoro che il 31/12/2006 avevano superato i 50 dipendenti. Ora l’obbligo scatta se nell’anno precedente si è superato per il biennio 2026-2027 il numero di 60 dipendenti, per il quadriennio 2028-2031 il numero di 50 dipendenti e dal 2032 in avanti il numero di 40 dipendenti. Con questo nuovo criterio più datori di lavoro che hanno superato il numero di dipendenti richiesto dopo il 31/12/2006 potranno essere soggetti all’obbligo di versare mensilmente le somme maturate a titolo di tfr al fondo di tesoreria presso l’Inps
  • Adesione automatica, salvo facoltà di rinuncia entro 60 giorni, alla previdenza complementare per i nuovi assunti a partire dal 01/07/2026. In pratica mentre prima il nuovo assunto doveva scegliere di aderire alla previdenza complementare in mancanza della quale il TFR veniva accantonato in azienda, dal 01/07/2026 in automatico il nuovo assunto aderisce alla previdenza complementare e solo se vi rinuncia espressamente entro 60 giorni il TFR continua ad essere accantonato in azienda.

Le due novità determinano, oltre che una maggiore gestione amministrativa della posizione di ogni singolo dipendente, una modifica nei flussi finanziari del datore di lavoro che diviene obbligato a versare ogni mese le quote di TFR maturate ai fondi pensione individuati dai singoli lavoratori/al fondo di tesoreria gestito dall’Inps nel caso di superamento delle soglie indicate in precedenza. Ovviamente a fronte di queste uscite finanziarie il datore di lavoro avrà già assolto mese dopo mese il proprio obbligo nei confronti del lavoratore in tema di trattamento di fine rapporto e quindi nulla sarà più dovuto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma è indubbio che una importante fonte di finanziamento delle imprese in questo modo viene meno ed è necessario tenerne conto nella propria pianificazione finanziaria.


Nuovi adempimenti per società ed enti che ricevono contributi significativi dallo Stato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/03/2026 n. 84 e art. 1, commi 857 e 858 Legge 207/2024)

Con il decreto in oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/05/2026 è stata data attuazione ad una norma molto controversa introdotta dalla Legge di Stabilità relativa all’anno 2025 con la quale si prevedeva che gli organi di controllo delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma un contributo di entità significativa a carico dello Stato devono accertare che l’utilizzo di detti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi e devono inviare una relazione entro il 30/04 di ogni anno contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Il decreto in prima battuta definisce che per contributi di entità significativa si devono intendere quelli erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria (con esclusione di quelle quotate in borsa) o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali di importo superiore a 1 milione di euro annui o che, per importi inferiori a tale somma,  siano di ammontare pari o superiore al 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario.

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Messa a disposizione dell’Agente della Riscossione dei dati relativi alle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto (Provvedimento n. 153611/2026 del 22/05/2026 Direttore Agenzia Entrate e art. 1 comma 117 Legge 199/2025)

Con il provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate procede a dare esecuzione ad una norma che prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione dei dati relativi alle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto al fine di utilizzare tali informazioni per il recupero dei crediti vantati. Infatti, il cliente del debitore esecutato, una volta attivata la procedura di pignoramento presso terzi, sarà tenuto a pagare le fatture direttamente all’agente della riscossione. Attenzione da questo punto di vista che l’eventuale pagamento realizzato, in buona fede, direttamente in favore del debitore esecutato è inefficace nei confronti dell’Agente della Riscossione e quindi si corre il rischio di dover pagare una seconda volta l’importo dovuto (salvo ovviamente poter poi richiedere al debitore la restituzione dell’importo erroneamente pagato).

La novità richiede quindi una maggiore attenzione e tempestività rispetto al passato nella verifica delle posizioni a debito possedute nei confronti di soggetti per i quali venga ricevuto un atto di pignoramento.


Bando Nuova Impresa 2026 – apertura il 20/04/2026

Vi informiamo che il 20 Aprile 2026 si è aperto il Bando Nuova Impresa 2026, promosso da Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia, che prevede contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un massimo di 10.000 euro, a sostegno dell’avvio di nuove imprese ed attività professionali.

Possono accedere al bando esclusivamente le imprese e le partite IVA costituite a partire dal 1° giugno 2025:

  • imprese iscritte e attive al Registro delle Imprese con sede in Lombardia;
  • lavoratori autonomi e professionisti con partita IVA individuale attiva dalla stessa data.

Il bando finanzia spese sostenute per l’avvio dell’attività, regolarmente quietanzate, tra cui in particolare:

Spese in conto capitale

  • acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e beni strumentali nuovi (sono esclusi gli autoveicoli);
  • acquisto di hardware (esclusi smartphone e cellulari);
  • acquisto di software gestionali e professionali, licenze d’uso, servizi cloud e SaaS;
  • spese per brevetti, marchi e certificazioni di qualità.

Spese di parte corrente

  • onorari notarili e costi di costituzione dell’impresa (al netto di imposte e bolli);
  • consulenze specialistiche per l’avvio dell’attività (marketing, comunicazione, organizzazione, gestione, contabilità e fiscalità);
  • canoni di locazione della sede legale e/o operativa;
  • spese per comunicazione e promozione (logo, sito internet, dominio, campagne pubblicitarie, materiali promozionali);
  • spese generali riconosciute in forma forfettaria.

L’investimento minimo richiesto è pari a 3.000 euro e tutte le spese devono essere strettamente funzionali all’attività avviata.

Per poter accedere all’agevolazione è necessario aver sottoscritto la polizza assicurativa contro i rischi catastrofali, ove prevista.

Di seguito riportiamo il link al quale gli interessati possono trovare tutte le informazioni del caso:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/attivita-produttive-commercio/sostegno-avvio-impresa/nuova-impresa-2026-UC2025051184