Previdenza INPS dei soci lavoratori e amministratori di s.r.l.. Recente orientamento della Cassazione sugli utili non distribuiti

Recenti pronunce della Cassazione sono intervenute sul tema dell’assoggettamento a contributi Inps dei soci di s.r.l. che partecipano personalmente al lavoro aziendale discostandosi sostanzialmente da quello che è stato il costante orientamento dell’Inps e di gran parte della giurisprudenza sul tema. In estrema sintesi l’interpretazione è stata sino ad ora quella di assoggettare a contribuzione previdenziale la quota del reddito di impresa dichiarato dalla società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla effettiva percezione degli stessi da parte del socio. Ad esempio: un socio che partecipa attivamente all’attività aziendale di una srl (di cui possiede l’80% del capitale sociale) che ha conseguito nell’anno 2025 un reddito fiscale di euro 100.000 deve dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi quale base per il calcolo dei contributi Inps euro 80.000, a prescindere da quanto il socio abbia effettivamente percepito.

Ora, le sentenze della Cassazione affermano che invece la base contributiva per i soci di srl (che non hanno optato per l’opzione per la trasparenza) è costituita dal reddito effettivamente percepito dal socio stesso. Nell’esempio precedente se il socio non avesse percepito nulla nel 2025 a titolo di dividendo dalla società dovrebbe quindi pagare i soli contributi fissi all’Inps e non anche quelli sul reddito eccedente il minimale.

Essendo le sentenze emesse nel mese di settembre 2026 permangono rilevanti margini di incertezza, tenuto conto che l’INPS non si è ancora pronunciata su questa novità. Pertanto, salvo diverse specifiche istruzioni da parte dei clienti lo Studio, in via prudenziale, continuerà a redigere le dichiarazioni dei soci lavoratori di s.r.l. includendo nella base imponibile contributiva la quota di reddito d’impresa corrispondente alla partecipazione agli utili, salvo poi, una volta definita la questione, valutare con gli stessi la possibilità di chiedere il rimborso di quanto versato in eccesso. Adottare da subito l’orientamento della Cassazione esporrebbe infatti ad un contenzioso con l’INPS i cui esiti al momento non possono essere valutati.