Con il decreto in oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/05/2026 è stata data attuazione ad una norma molto controversa introdotta dalla Legge di Stabilità relativa all’anno 2025 con la quale si prevedeva che gli organi di controllo delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma un contributo di entità significativa a carico dello Stato devono accertare che l’utilizzo di detti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi e devono inviare una relazione entro il 30/04 di ogni anno contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
Il decreto in prima battuta definisce che per contributi di entità significativa si devono intendere quelli erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria (con esclusione di quelle quotate in borsa) o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali di importo superiore a 1 milione di euro annui o che, per importi inferiori a tale somma, siano di ammontare pari o superiore al 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario.
Sono esclusi da tale ambito:
- I contributi destinati a una generalità di soggetti;
- Le somme aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
- I crediti di imposta;
- I contributi erogati agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e agli enti ecclesiastici civilmente
Il decreto impone, alle società, agli enti, agli organismi e alle fondazioni soggetti alla nuova disposizione nelle quali gli Organi di Controllo non siano attualmente presenti di provvedere a costituirli previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie.
Il mancato invio da parte degli organi di controllo ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo è stato concesso è valutata ai fini dell’eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.
Il nuovo adempimento decorre dai contributi percepiti dal 01/01/2025. Non è da questo punto di vista chiaro come gli organi di controllo dovranno operare rispetto all’anno 2025 essendo il 30/04 già decorso alla data di pubblicazione del decreto. Né è chiaro come tale scadenza sia compatibile con l’ulteriore obbligo previsto dal decreto di pubblicare da parte delle Amministrazioni competenti entro il 28/02 di ogni anno l’elenco dei contributi erogati (termine anch’esso ampiamente decorso per quel che riguarda l’anno 2025).
Ancora meno chiara è l’ulteriore norma prevista dall’art. 1, comma 858 della Legge 207/2024, in base alla quale i soggetti a cui questa norma si applica non dovrebbero poter effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021,2022 e 2023. Come si possa imporre tale vincolo a soggetti di natura privata, che magari sono anche in una fase di sviluppo della propria attività è di difficile comprensione. Ci si augura che l’ulteriore decreto attuativo di questa materia che dovrà essere approvato entro 90 giorni dal 20/05/2026 chiarisca tutti questi aspetti.
Lo Studio è a disposizione degli interessati per affrontare la tematica.
