Messa a disposizione dell’Agente della Riscossione dei dati relativi alle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto (Provvedimento n. 153611/2026 del 22/05/2026 Direttore Agenzia Entrate e art. 1 comma 117 Legge 199/2025)

Con il provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate procede a dare esecuzione ad una norma che prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione dei dati relativi alle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto al fine di utilizzare tali informazioni per il recupero dei crediti vantati. Infatti, il cliente del debitore esecutato, una volta attivata la procedura di pignoramento presso terzi, sarà tenuto a pagare le fatture direttamente all’agente della riscossione. Attenzione da questo punto di vista che l’eventuale pagamento realizzato, in buona fede, direttamente in favore del debitore esecutato è inefficace nei confronti dell’Agente della Riscossione e quindi si corre il rischio di dover pagare una seconda volta l’importo dovuto (salvo ovviamente poter poi richiedere al debitore la restituzione dell’importo erroneamente pagato).

La novità richiede quindi una maggiore attenzione e tempestività rispetto al passato nella verifica delle posizioni a debito possedute nei confronti di soggetti per i quali venga ricevuto un atto di pignoramento.


Bando Nuova Impresa 2026 – apertura il 20/04/2026

Vi informiamo che il 20 Aprile 2026 si è aperto il Bando Nuova Impresa 2026, promosso da Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia, che prevede contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un massimo di 10.000 euro, a sostegno dell’avvio di nuove imprese ed attività professionali.

Possono accedere al bando esclusivamente le imprese e le partite IVA costituite a partire dal 1° giugno 2025:

  • imprese iscritte e attive al Registro delle Imprese con sede in Lombardia;
  • lavoratori autonomi e professionisti con partita IVA individuale attiva dalla stessa data.

Il bando finanzia spese sostenute per l’avvio dell’attività, regolarmente quietanzate, tra cui in particolare:

Spese in conto capitale

  • acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e beni strumentali nuovi (sono esclusi gli autoveicoli);
  • acquisto di hardware (esclusi smartphone e cellulari);
  • acquisto di software gestionali e professionali, licenze d’uso, servizi cloud e SaaS;
  • spese per brevetti, marchi e certificazioni di qualità.

Spese di parte corrente

  • onorari notarili e costi di costituzione dell’impresa (al netto di imposte e bolli);
  • consulenze specialistiche per l’avvio dell’attività (marketing, comunicazione, organizzazione, gestione, contabilità e fiscalità);
  • canoni di locazione della sede legale e/o operativa;
  • spese per comunicazione e promozione (logo, sito internet, dominio, campagne pubblicitarie, materiali promozionali);
  • spese generali riconosciute in forma forfettaria.

L’investimento minimo richiesto è pari a 3.000 euro e tutte le spese devono essere strettamente funzionali all’attività avviata.

Per poter accedere all’agevolazione è necessario aver sottoscritto la polizza assicurativa contro i rischi catastrofali, ove prevista.

Di seguito riportiamo il link al quale gli interessati possono trovare tutte le informazioni del caso:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/attivita-produttive-commercio/sostegno-avvio-impresa/nuova-impresa-2026-UC2025051184


Dal 05/03/2026 scatta l’obbligo di collegare i registratori di cassa agli strumenti di pagamento elettronici utilizzati (art. 1, commi da 74 a 77 Legge 207/2024 e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 424470 del 31/10/2025)

Come anticipato nella precedente circolare informativa del 10/11/2025 (a cui si fa rinvio per una informativa completa) a partire dal 05/03/2026 sarà necessario procedere ad abbinare gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati (POS) ai relativi registratori di cassa. Per farlo bisognerà accedere ad una apposita funzionalità messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno del portale web “Fatture e Corrispettivi”.

La funzionalità esporrà l’elenco dei POS sia fisici che virtuali di cui il soggetto risulta titolare. Si dovrà procedere ad abbinare il POS (contraddistinto dal numero di matricola) con il codice fiscale e la denominazione dell’Operatore Finanziario con cui si è sottoscritto il contratto per l’utilizzo del POS ed il registratore di cassa anch’esso contraddistinto dal relativo numero di matricola.

Pertanto, nel caso in cui l’esercente abbia sottoscritto due contratti di convenzionamento (ad esempio uno per gli incassi con i bancomat e uno per gli incassi con le carte di credito) utilizzando lo stesso POS dovrà procedere ad effettuare due abbinamenti distinti.

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Sanzionata l’erronea o non corretta indicazione della modalità di incasso nei registratori fiscali (art. 11, comma 2-quinquies del D.Lgs 471/1997)

Nella Guida operativa rilasciata dall’Agenzia delle Entrate relativa al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori di cassa fiscali si sottolinea che l’errata indicazione e registrazione nel registratore di cassa delle modalità di incasso comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione errata con il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Si sottolinea pertanto l’importanza di:

  • verificare prioritariamente con il cliente la modalità di pagamento;
  • Ove lo stesso venga effettuato con strumenti tracciabili (bancomat/carte di credito/ecc) assicurarsi che il pagamento sia andato a buon fine;
  • Solo dopo queste due fasi procedere all’emissione del documento commerciale (scontrino) prestando attenzione che sullo stesso venga riportata la modalità di pagamento effettivamente utilizzata.

Da questo punto di vista il collegamento POS/Registratore di cassa di cui al punto precedente dovrebbe comunque essere di aiuto per ridurre/eliminare i casi di errata emissione del documento commerciale.


Integrazione CUP nella fattura elettronica (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 563301 del 10/12/2025)

Come anticipato nella circolare informativa del 17/12/2025 (a cui si fa rinvio per una informativa completa) è ora possibile integrare il CUP nelle fatture elettroniche ricevute laddove non sia stato riportato o sia stato riportato in modo errato e il cedente/prestatore non abbia provveduto a riemettere la fattura con il CUP corretto. L’Agenzia delle Entrate ha fornito una Guida all’utilizzo del servizio di integrazione del CUP nelle fatture elettroniche che è disponibile sul sito dell’Agenzia e che verrà fornito su richiesta agli interessati.