Con la legge in oggetto sono stati introdotti specifici obblighi informativi ai produttori e ai soggetti che intendano promuovere, vendere o fornire prodotti ai consumatori i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti indicati:
- All’art. 10, comma 1, lettere g), i), l) e l-quater del DPR 917/1986;
- All’art. 100, comma 2, lettere a), b), f),g), h), m), m-bis), n) o) e o-bis del DPR 917/1986;
- All’art. 14, comma 1 del D.L. 35/2005, convertito con la legge 80/2005;
- All’art. 82, comma 1 del D.Lgs 117/2017
- Ovvero a soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all’estero che svolgano attività con caratteristiche o finalità analoghe a quelle indicate nelle disposizioni richiamate.
Sono riferimenti normativi che sostanzialmente ricomprendono tutte o quasi tutte le casistiche di erogazioni liberali deducibili dal reddito in favore di ETS iscritti al RUNTS, fondazioni e associazioni con finalità di utilità sociale, enti e istituti universitari o di ricerca, parchi nazionali o regionali, enti no profit per i quali il testo unico sulle imposte sui redditi riconosce la deducibilità delle erogazioni liberali.
Gli obblighi informativi consistono:
- nell’obbligo da parte dei produttori o soggetti che promuovono l’acquisto di riportare sulle confezioni dei prodotti l’indicazione del soggetto destinatario di parte dei proventi, le finalità a cui tali somme saranno destinate e la percentuale del prezzo di vendita o l’importo per ogni unità di prodotto destinata a tale scopo. In alternativa al riporto sulle confezioni di tali dati tale informativa può essere resa anche tramite l’apposizione di una targhetta cartacea o adesiva sulla confezione ovvero mediante materiali di comunicazione presenti nei punti vendita, assicurando chiarezza, semplicità ed adeguata evidenza grafica;
- nell’obbligo di riportare le informazioni di cui sopra anche nell’ambito delle pratiche commerciali e in particolare nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Tale obbligo riguarda anche i cosiddetti influencer marketing;
- nell’obbligo da parte del produttore o del soggetto che promuove l’acquisto di comunicare almeno 15 giorni prima di porre in vendita i prodotti oggetto della presente legge all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le informazioni di cui ai punti precedenti e il termine entro cui verrà effettuato il versamento dell’importo dovuto all’ente no profit. Entro 3 mesi dalla scadenza del termine indicato il produttore o il soggetto che promuove l’acquisto dovranno inoltre comunicare sempre all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l’avvenuta esecuzione del versamento dovuto.
Da quanto sopra è quindi evidente che debba esserci coerenza tra packaging del prodotto, materiali promozionali, ed informazioni resi sui siti web e canali digitali utilizzati.
Le novità si applicano alle operazioni poste in essere dal 21 luglio 2026.
Il mancato rispetto di quanto sopra comporta il rischio dell’applicazione di sanzioni amministrative comprese tra 5.000 e 50.000 euro, oltre alle ulteriori eventuali sanzioni previste per pratiche commerciali scorrette e sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
Le novità introdotte dalla legge non si applicano alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti ai consumatori effettuate direttamente da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o dai soggetti che intendano promuovere l’acquisto a cui la legge si rivolge.
Alla luce di quanto sopra invitiamo i soggetti interessati a contattare lo Studio con un preavviso adeguato rispetto alle tempistiche richieste (quindi tendenzialmente almeno un mese e mezzo prima dell’inizio della campagna) al fine di impostare correttamente quanto richiesto dalla normativa.
