Con la documento in oggetto l’Agenzia risponde alla domanda se possano non concorrere alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari a carico nel caso la somma sia stata sostenuta dal coniuge e non direttamente dal dipendente stesso. La risposta dell’Agenzia sottolinea che quel che rileva è che la spesa e la relativa documentazione a supporto siano state sostenute per un familiare rientrante nell’art. 12 del TUIR (coniuge, figli, ascendenti) che risulti indicato quale fruitore del servizio nella documentazione stessa. Pertanto anche se la spesa è stata sostenuta dal coniuge il dipendente può richiederne il rimborso e chiedere che non venga assoggettato ad imposte. Ovviamente la risposta dell’Agenzia richiede che il datore di lavoro debba acquisire una autocertificazione del dipendente che la stessa spesa non sia stata e non sarà oggetto di rimborso (totale o parziale) presso altri soggetti.
