Approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per disapplicare la norma in tema di ritenute nell’ambito degli appalti (Provvedimento 06/02/2020 n. 54730 dell’Agenzia delle Entrate)

Con il provvedimento in oggetto è stato approvato lo schema del certificato che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie possono richiedere all’Agenzia delle Entrate per poter non applicare la nuova normativa introdotta dall’art. 17-bis del D.L. 241/2017 come modificato dal D.L. 124/2019 (si veda sul tema quanto riportato nelle circolari del 13/01/2020 e 27/01/2020). Il certificato è disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ha validità quattro mesi dalla data del rilascio e riporta l’indicazione se l’impresa rispetta o meno i requisiti per non applicare gli adempimenti previsti dalla nuova normativa. Il committente che dovesse ricevere tale documento con certificazione positiva deve quindi per il periodo di validità dello stesso non applicare la nuova normativa. Nel caso di certificato rilasciato con esito negativo l’appaltatore/subappaltatore/affidatario può verificare quale inadempimento ha determinato tale esito e richiedere la correzione di eventuali errori o attivarsi per la sistemazione dell’inadempimento.

La richiesta del certificato va effettuata al momento agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (alle Direzioni Regionali per i grandi contribuenti).


Primi chiarimenti sul tema delle ritenute nell’ambito degli appalti (Circolare n. 1/E del 12/02/2020 Agenzia delle Entrate)

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul tema dei nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori, subappaltatori e affidatari nell’ambito di opere/servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000. Oltre a quanto già espresso in altre circolari informative di seguito vengono riportati alcuni dei punti più significativi trattati nelle 35 pagine della circolare:

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