Nuovi contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA (art. 1 DL. 73/2021 cosiddetto DL Sostegni-bis)

In favore di tutti i soggetti che avevano la partita IVA attiva alla data del 26/05/2021 che hanno percepito il contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) è stato approvato con il decreto Sostegni-bis un ulteriore contributo a fondo perduto di ammontare pari a quanto percepito/da percepire in base a tale norma (commi da 1 a 4 dell’articolo 1 del D.L. 73/2021). Tale contributo verrà erogato con le stesse modalità scelte per ricevere il contributo di cui al DL 41/2021 (bonifico bancario o compensazione in F24).

E’ poi stato istituito (commi da 5 a 15) un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione  o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA alla data del 26/05/2021, residenti in Italia con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro che abbiano conseguito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi superiore al 30% nel periodo 01/04/20-31/03/2021 rispetto al periodo 01/04/2019-31/03/2020. Per aver diritto a questo contributo sarà necessario presentare una specifica domanda entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Per i soggetti che hanno già presentato domanda di contributo ai sensi del D.L. 41/2021 (DL Sostegni) questo contributo è alternativo a quello previsto dai precedenti commi da 1 a 4 e verrà erogato solo nel caso determini importi superiori.

Il contributo di cui ai commi da 5 a 15 è determinato sulla base della differenza sull’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi con percentuali differenziate a seconda dell’ammontare dei ricavi/compensi e del fatto che il soggetto interessato abbia o meno presentato domanda per il contributo di cui al DL 41/2021. Nello specifico il D.L. 73/2021 prevede percentuali più elevate in favore di chi non ha ottenuto il contributo del D.L. 41/2021.

Ai commi da 16 a 29 viene inoltre introdotto un’ulteriore contributo a fondo perduto in favore degli stessi soggetti di cui ai contributi descritti in precedenza che abbiano conseguito un risultato economico nel periodo di imposta in corso al 31/12/2020 inferiore a quello conseguito nel periodo di imposta in corso al 31/12/2019.

Di quest’ultimo contributo, che necessita dell’autorizzazione della Commissione Europea e di un decreto attuativo, ci occuperemo quando il quadro sarà stato definito.

Lo Studio verificherà per tutti i clienti la spettanza dei contributi descritti ed è a disposizione degli interessati per fornire assistenza sul tema.


Proroga moratoria per le PMI (art. 16 D.L. 73/2021)

Entro il prossimo 15/06/2021 le imprese interessate dalla moratoria sui prestiti di cui al DL 18/2020 devono far pervenire al soggetto finanziatore (istituti di credito e finanziarie) la richiesta della proroga della moratoria sul pagamento della quota capitale dei prestiti al 31/12/2021. In mancanza, si ricorda che la moratoria cesserà con effetto dal prossimo 30/06/2021. La proroga non riguarda gli interessi che dovranno essere corrisposti.

Considerata l’importanza della norma si consiglia agli interessati di prendere contatto quanto prima con i soggetti finanziatori per definire le modalità della comunicazione.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati sul tema.


Novità in tema di detassazione dei canoni di locazione non percepiti su immobili ad uso abitativo (art. 26 TUIR come modificato dall’art. 6-septies del D.L. 41/2021)

Dal 01/01/2020 i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti non concorrono a formare il reddito (e quindi non determinano il pagamento di imposte) dal momento in cui la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto o da una ingiunzione di pagamento. Questa novità riguarda tutti i contratti di locazione su immobili ad uso abitativo e non, come previsto inizialmente solo i contratti stipulati a partire dal 01/01/2020.  In pratica, quindi, ove il locatore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 (ad esempio) abbia effettuato l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto potrà dichiarare (e pagare le imposte) solo sui canoni effettivamente percepiti nell’anno 2020.

Ovviamente la norma prevede che gli eventuali canoni di locazione sui quali non vengono pagate le imposte, in quanto non percepiti, ove fossero percepiti in periodi di imposta successivi saranno assoggettati a tassazione separata (con possibile opzione per la tassazione ordinaria) negli esercizi di percezione.

Si tratta di una novità importante rispetto alle molte situazioni di difficoltà in cui si trovano molti inquilini nel far fronte al pagamento degli affitti per consentire ai proprietari degli immobili, quantomeno, di non pagare imposte su redditi non percepiti.


Aumento, anche per il 2021, del tetto alle erogazioni liberali in natura ai dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito (art. 6-quinquies del DL 41/2021 che modifica l’art. 112 del D.L. 104/2020)

Con la norma in oggetto viene raddoppiato a euro 516,46 anche per il 2021 il valore dei beni e dei servizi che se ceduti gratuitamente dall’azienda ai propri dipendenti non concorre alla formazione del reddito di questi ultimi. Deve trattarsi come è noto di erogazioni liberali in natura (quelle monetarie sono sempre tassate). Il superamento della soglia determina l’assoggettamento a tassazione di tutto l’importo erogato.


Credito di imposta per investimenti pubblicitari: novità 2021 e 2022 (art. 67, comma 10 del D.L. 73/2021)

Per gli anni 2021 e 2022 il credito di imposta per investimenti pubblicitari (si veda sul sito internet dello Studio quanto già scritto sul tema) viene esteso, nel limite di 65 milioni di euro agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di euro 25 milioni di euro a quelli sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Per consentire ai soggetti interessati dalle modifiche normative di usufruire dell’agevolazione viene introdotta una nuova finestra per presentare la domanda per accedere al credito di imposta dal 01/09/2021 al 30/09/2021.

Da questo punto di vista ricordiamo che, stante le limitate risorse messe a disposizione, nell’ipotesi di presentazione di domande per importi eccedenti si procederà al riparto delle somme a disposizione.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati sul tema.