Indennità covid-19 – Istruzioni dall’Inps per il riconoscimento ad alcune categorie di soggetti (Circolare Inps n. 80 del 06/07/2020; art. 84, c. 2 D.L. 34/2020)

Con la circolare in commento vengono fornite le istruzioni in merito alla possibilità da parte di alcune categorie di soggetti di richiedere una indennità per il periodo di emergenza epidemiologica. I soggetti interessati sono:

  1. I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, titolari di partita IVA al 19/05/2020, non titolari di pensione diretta e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. I titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione diretta e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 24/02/2020 e il 19/05/2020;
  3. I lavoratori in somministrazione impiegati in imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020. Per questi soggetti nella circolare vengono elencate le attività che rientrano nei settori del turismo: si sottolinea che sono state fatte rientrare in tale ambito anche la ristorazione, i bar, le gelaterie e le pasticcerie;
  4. I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

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Al via dal 13/07/2020 la possibilità di cedere i crediti di imposta sui canoni di locazione di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 e all’art. 28 del D.L. 34/2020 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 250739 del 01/07/2020)

Con il provvedimento in oggetto vengono definite le modalità per poter cedere, a partire dal 13/07/2020 e sino al 31/12/2021, il credito di imposta sui canoni di locazione di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 (si veda circolare del 22/03/2020) e sui canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020 (si veda circolare del 25/05/2020). In pratica, il titolare del credito, può, se lo ritiene, cedere il credito stesso ad altri soggetti, tra cui ad esempio il proprietario dell’immobile, ma anche ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Si tratta di una valida possibilità per quei soggetti (imprese, professionisti o enti non profit) che, a fronte del canone di locazione pagato, non hanno la possibilità di recuperare in tempi ragionevolmente brevi il credito di imposta che matura in base alle due agevolazioni sopra richiamate.

Nel modello da inviare telematicamente devono essere indicati i dati identificativi del credito che si intende cedere e l’importo e la data in cui il credito è stato ceduto. Al momento sono state definite unicamente le modalità di invio da parte del soggetto interessato; in un secondo momento verranno definite le modalità di trasmissione tramite intermediari abilitati.

L’utilizzo del credito in compensazione da parte del cessionario del credito può essere effettuato a partire dal giorno successivo alla comunicazione previa accettazione da parte del cessionario stesso con le funzionalità che verranno messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

E’ importante sottolineare che i controlli su chi acquisisce il credito riguarderanno unicamente l’utilizzo irregolare o in misura superiore del credito rispetto a quanto risultante dalla comunicazione, mentre rimangono in capo al beneficiario iniziale (il cedente) le verifiche sulla spettanza o meno del credito.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati nella determinazione del credito e nella sua cessione.


Bonus vacanze al via dal 01/07/2020 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 237174 del 17/06/2020)

Con il provvedimento in esame viene data attuazione alla norma contenuta nel D.L. Rilancio (art. 176 D.L. 34/2020) con la quale viene attribuita ad ogni nucleo familiare con un ISEE inferiore a 40.000 euro un bonus vacanze pari a euro 500,00 per nuclei con più di due componenti, euro 300,00 per nuclei con due componenti e euro 150,00 per nuclei composti da una sola persona, utilizzabile nel periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020.

Dopo aver verificato la disponibilità di un reddito ISEE inferiore a 40.000 euro la procedura richiede di dotarsi di un’identità digitale spid o di una carta di identità elettronica al fine di gestire l’agevolazione su una applicazione resa disponibile da PagoPA S.p.A.

L’applicazione rilascerà agli aventi diritto un codice univoco e un QR Code che il nucleo familiare potrà utilizzare per usufruire dell’80% del bonus come sconto sul costo della vacanza (es. bonus 500,00 euro, costo della vacanza 1.000 euro, spesa effettiva 600 (1.000-400)). Il restante 20% (nell’esempio i 100,00 euro) verranno invece recuperati nella dichiarazione dei redditi come detrazione dalle imposte.

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