Contributo a fondo perduto D.L. Sostegni (art. 1 D.L. 41/2021 e Provvedimento n. 77923/2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate)

Con la norma in oggetto è stato approvato un nuovo contributo a fondo perduto rivolto ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Sono in ogni caso esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, gli intermediari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

Possono beneficiare dell’agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario, i soggetti che abbiano ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (l’anno 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Il contributo spetta anche agli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. In analogia a quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 21/07/2020 sul contributo a fondo perduto di cui al DL 34/2020 si ritiene tuttavia che anche in questo caso le Onlus siano escluse dal contributo per l’assenza di ricavi rilevanti ai fini delle imposte sul reddito. Sul punto siamo in attesa di conferme da parte dell’Agenzia.

Continua a leggere


Esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti (art. 1, n. 20 Legge 178/2020 e art 3 D.L. 41/2021)

Aumentata da 1.000 a 2.500 milioni di euro la dotazione diretta a fornire la copertura finanziaria all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all’Inps e alle Casse di Previdenza che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a euro 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al corrispondente dato del 2019. Sul tema siamo in attesa dei decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che devono definire le modalità per usufruire di tale agevolazione.


Proroga del bonus mobili anche per il 2021 (art. 1, comma 58, lett. b) n. 2 della Legge 178/2020)

Con la norma in oggetto viene prorogata una agevolazione già presente da alcuni anni nel nostro ordinamento.

In particolare, in favore dei contribuenti che hanno iniziato dal 01/01/2020 un intervento di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una ulteriore detrazione per le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica  non inferiore ad A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali, spetta nella misura del 50% su un tetto massimo di spesa di euro 16.000 (con un beneficio massimo quindi di euro 8.000), al netto di quanto eventualmente già speso a tale titolo nel 2020.

E’ importante sottolineare che il bonus mobili compete indipendentemente dall’importo dei lavori di ristrutturazione effettuati. Nel caso quindi si abbia in programma di effettuare degli acquisti di mobili/grandi elettrodomestici nel 2021 potrebbe essere utile abbinare, in via preventiva, anche un intervento, anche minimo, di ristrutturazione edilizia sull’immobile a cui tali beni sono destinati in modo da poter beneficiare di un risparmio fiscale sicuramente interessante.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati sul tema.


Incentivi fiscali in regime de minimis in start-up e PMI innovative (Decreto 28/12/2020 Ministero dello Svluppo Economico pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/02/2021)

Con il decreto in oggetto viene data attuazione all’agevolazione introdotta dall’art. 38, commi 7 e 8 del D.L. 34/2020 che prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% degli investimenti effettuati in start-up e PMI innovative (nel limite di euro 100.000 per le start-up innovative e di 300.000 euro per le PMI innovative iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, per ciascun periodo di imposta).

Essendo l’agevolazione concessa in regime de minimis è necessario che la start-up innovativa/PMI innovativa PRIMA di ricevere l’investimento da parte dell’investitore presenti un’istanza on-line al Ministero dello Sviluppo Economico che verificherà il rispetto del massimale degli aiuti de minimis (200.000 euro in 3 anni). In caso di esito negativo, anche parziale, la fruizione dell’incentivo non è consentita.

In deroga a quanto sopra esposto, per gli investimenti effettuati in start-up e PMI innovative nel 2020 l’istanza può essere presentata successivamente purchè nel periodo compreso tra il 01/03/2021 e il 30/04/2021.

L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria entro 30 giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti di stato e l’importo della detrazione fruibile. L’investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.


Bonus chef per attrezzature professionali e corsi di formazione (art. 1, commi 117-123 della Legge 178/2020)

In favore delle persone che esercitano l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia quali dipendenti che quali lavoratori autonomi, è stato istituito un credito di imposta del 40% per:

  • l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Le spese agevolate devono essere sostenute nel periodo 01/01/2021-30/06/2021 e devono essere strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.

Il credito di imposta, pari al massimo a 6.000 euro, potrà essere fruito unicamente in compensazione nel modello F24 o essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Il credito di imposta, che non concorre al reddito del percipiente, ha un limite massimo di spesa complessivo stabilito in euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Siamo in attesa del decreto attuativo che doveva essere emanato entro il 02/03/2021 che definirà le modalità di fruizione del credito anzidetto, la documentazione richiesta e i controlli e verifiche che verranno effettuati.

Nel mentre potrebbe comunque risultare utile agli interessati effettuare gli acquisti agevolati documentandoli con fatture e pagamenti tracciabili.