Bilancio Sociale degli ETS: incontro di informazione/formazione a Milano il 22/01/2020

Come riportato nella circolare informativa del 04/09/2019 a partire dal bilancio relativo all’anno 2020 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) gli ETS (Enti di Terzo Settore), con volume complessivo delle entrate superiore al milione di euro, e le imprese sociali saranno obbligati alla redazione, secondo le linee guida emanate nell’agosto di quest’anno, del BILANCIO SOCIALE.

L’obbligo in parola si inserisce all’interno del riformulato sistema di scritture e documenti contabili recato dal Codice del Terzo Settore sulla base del quale la trasparenza diventa valore portante.

Sul tema lo Studio Borghisani-Mariotti di Cremona con cui il nostro Studio collabora sta organizzando un incontro di informazione/formazione dal titolo ‘Dal Bilancio al Bilancio Sociale’ che si terrà Mercoledì 22 gennaio 2020 a Milano.

Partendo dalla base, il piano dei conti, si ragionerà sui diversi aspetti informativi ai quali deve rispondere il sistema contabile (obblighi di pubblicazione, di istituzione di organi, di documenti contabili e, non ultimo, fiscali) per arrivare a definire un possibile schema di bilancio.

In termini di rendicontazione sociale verrà affrontato il tema della relazione di missione e del bilancio sociale. E proprio sul bilancio sociale ci si concentrerà per ipotizzare un percorso che consenta di implementare le rilevazioni e gli strumenti adatti alla costruzione di un bilancio sociale nel rispetto delle citate linee guida.

Ove interessati siete pregati di contattare lo Studio via mail o telefonicamente entro il 10 gennaio 2020. La partecipazione è gratuita. Il numero di posti è limitato.


Novità in tema di prova delle vendite intra-UE dal 01/01/2020 (Regolamento UE 1912/18)

Torniamo sull’argomento trattato nella precedente circolare del 25/11/2019 per dettagliare ulteriormente due passaggi della nuova normativa che divengono fondamentali al fine di poter emettere fatture non imponibili IVA nelle vendite intracomunitarie.

Il primo passaggio riguarda il fatto che, come detto nella precedente circolare, entrambi gli operatori (acquirente e venditore) devono essere soggetti passivi di imposta in due diversi stati membri della UE. Quello che è importante sottolineare è che per poter emettere le fatture nel regime di non imponibilità l’acquirente deve essere iscritto al VIES e il venditore deve verificare tale aspetto prima di ogni operazione di vendita.

Il secondo passaggio riguarda l’obbligo del venditore di indicare le operazioni realizzate nel modello Intrastat.

Si tratta in entrambi i casi di operazioni già note agli operatori. La novità riguarda il fatto che i due adempimenti costituiscono sino al 31/12/2019 un requisito formale la cui assenza non fa venir meno la non imponibilità dell’operazione. Dal 1/1/2020 i due adempimenti divengono un requisito sostanziale il cui mancato rispetto comporta il venir meno del diritto a fatturare in regime di non imponibilità (e quindi l’imponibilità IVA dell’operazione posta in essere).

Ora, soprattutto il tema dell’iscrizione al VIES del proprio cliente deve essere costantemente monitorato in quanto tale iscrizione potrebbe anche venir meno in corso d’anno per scelta dell’acquirente o per provvedimento dell’autorità fiscale del paese d’origine. A tal fine si consiglia di provvedere ad ogni operazione di vendita a verificare la corretta iscrizione a tale elenco sul seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it


Privacy: viola la normativa l’azienda che mantiene attivo l’account di posta elettronica dell’ex dipendente (Provvedimento n. 216 del 04/12/2019 Garante della Privacy)

Con il provvedimento in oggetto il Garante della Privacy ha disposto che, in caso di interruzione del rapporto di lavoro con un dipendente, la società/ente datore di lavoro deve provvedere (in un tempo ragionevole commisurato ai tempi tecnici necessari) a rimuovere gli account di posta elettronica aziendali riconducibili al dipendente previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informare i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi a cui inviare le mail e ad impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo durante il periodo nel quale tale sistema automatico è in funzione. Un comportamento difforme da quanto descritto è considerato non conforme alla normativa sulla privacy.

Invitiamo quindi tutti i datori di lavoro a tener conto di quanto riportato nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con un dipendente.


Ulteriori professionisti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/11/2019)

Con il decreto in oggetto è stato stabilito che, oltre ai soggetti già precedentemente obbligati, devono provvedere a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie anche i seguenti professionisti iscritti agli Albi della professione sanitaria di:

  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Tecnico audiometrista;
  • Tecnico audioprotesista;
  • Tecnico ortopedico;
  • Dietista;
  • Tecnico di neurofisiopatologia;
  • Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • Igienista dentale;
  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Podologo;
  • Ortottista e assistente di oftalmologia;
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • Terapista occupazionale;
  • Educatore professionale;
  • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Assistente sanitario;
  • Biologi

Continua a leggere