Possibile proroga del versamento del secondo acconto di imposta anno 2023 per persone fisiche titolari di partita IVA con volume d’affari nel 2022 non superiore a 170.000 euro (art. 4 D.L. 145/2023)

Con il decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2023, è stato disposto, per il solo anno 2023, che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo di imposta precedente (2022) hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 170.000, possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto 2023 entro il 16/01/2024, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data maggiorate degli interessi, anziché entro il 30/11/2023.

La proroga NON riguarda la seconda rata dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail che continueranno a dover essere pagati entro il 30/11/2023.

Lo Studio provvederà ad inviare agli interessati apposita comunicazione con gli importi dovuti con l’indicazione delle possibili modalità di pagamento.


Comunicazione al Registro delle Imprese del Titolare Effettivo (Decreto del Ministero delle Imprese del Made in Italy del 29/09/2023)

Con il decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 09/10/2023, è stato reso operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società ed enti con personalità giuridica. Pertanto, entro il prossimo 11/12/2023 le srl, le spa, le sapa, le associazioni e le fondazioni con personalità giuridica nonché i trust dovranno comunicare al Registro delle Imprese i dati dei titolari effettivi, cioè della/e persona/e fisiche che le possiedono o controllano o ne sono beneficiarie. Non sono soggetti al nuovo adempimento gli imprenditori individuali, le società di persone e le associazioni e gli enti non riconosciuti.

Per i soggetti di nuova iscrizione il termine è fissato in 30 giorni dalla data di iscrizione, così come entro 30 giorni dovranno essere comunicate eventuali variazioni nella situazione comunicata in precedenza.

I dati e le informazioni comunicati saranno inoltre da confermare annualmente entro dodici mesi. La comunicazione potrà avvenire contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio per le società di capitali e gli altri enti soggetti a tale obbligo.

L’omessa comunicazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra 103 e 1032 euro in capo a ciascun soggetto obbligato.

La pratica deve essere firmata digitalmente dall’obbligato (amministratore dell’impresa / fondatori o soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, fiduciario nel caso dei trust) che deve quindi dotarsi di un sistema di firma digitale e può essere trasmessa da un intermediario abilitato. A tal fine lo Studio contatterà i clienti interessati dal nuovo adempimento ed è a disposizione degli interessati per predisporre e trasmettere la relativa pratica.

Ricordiamo infine che ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs 231/2007 i soggetti obbligati devono conservare per un periodo non inferiore a 5 anni un fascicolo dei titolari effettivi che contenga documenti e informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi.