Fatture elettroniche: novità dal 01/01/2021

Dal 01/01/2021 troveranno piena applicazione alcune importanti novità in tema di fatture elettroniche. La prima novità riguarda l’ampliamento dei codici-tipo-documento (si veda la tabella a pag. 4 della guida alla compilazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate disponibile sul sito dell’Agenzia). Alcuni di questi tipo documento sono obbligatori (codici da TD01 a TD09 e da TD20 a TD27), altri sono facoltativi (da TD16 a TD19), nel senso che, almeno per quel che riguarda l’anno 2021, sarà possibile nel caso di ricezione di fattura in reverse charge interno/per acquisti di servizi dall’estero/per acquisto di beni intracomunitari continuare ad integrare la fattura manualmente o ad emettere una autofattura cartacea come si è fatto sino ad ora. In alternativa, l’acquirente potrà dal 01/01/2021 emettere una fattura elettronica con appunto i codici TD16/TD17/TD18/TD19 evitando in tal modo la gestione cartacea dell’operazione. Secondo la guida dell’Agenzia però l’eventuale emissione della fattura elettronica che integra quella ricevuta deve avvenire riportando nel campo “Data” la data della fattura ricevuta o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della stessa, richiedendo quindi una tempistica “stretta” per effettuare l’operazione.

Per quel che riguarda i codici-tipo obbligatori preme ad esempio sottolineare che nel caso di cessione di beni ammortizzabili o autoconsumo/cessione gratuita di beni senza rivalsa dell’IVA non sarà più possibile utilizzare i codici TD01 (fattura immediata) o TD24 (fattura differita), ma rispettivamente il TD26 e il TD27.

La seconda novità riguarda l’ampliamento dei codici natura IVA (si veda pag.23 della guida dell’Agenzia delle Entrate) con una più specifica individuazione delle tipologie delle operazioni.

Le due novità comportano una maggiore attenzione sia da parte di chi emette le fatture, in questo, riteniamo, supportati dai software utilizzati per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche, sia da parte di chi le riceve in quanto dovrà verificare il corretto utilizzo dei codici-tipo e dei codici-natura da parte dell’emittente.

Lo Studio si adopererà per quanto di propria competenza a supportare i clienti su questo tema.


Conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell’anno 2019

Con l’introduzione dell’obbligo di emettere a partire dal 01/01/2019 le fatture in formato elettronico è sorto anche il problema della conservazione sostitutiva delle stesse. Su questo aspetto l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente rispetto al quale è importante sottolineare alcuni aspetti:

  • l’affidamento all’Agenzia del servizio di conservazione delle fatture elettroniche non esonera il Contribuente dal rispetto delle norme civilistiche e fiscali vigenti in materia. L’Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Contribuente né nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente connessi o collegati con esso, per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del Servizio di conservazione ove connessi o derivanti da: a) fatture elettroniche inviate volontariamente dal Contribuente per la conservazione o trasmesse e ricevute dallo stesso tramite il Sistema di Interscambio, contenenti dati non accurati, o non corretti, o in un formato diverso da quello previsto, o non completi o di scarsa qualità; b) forza maggiore, caso fortuito o fatto di terzo; c) situazioni oggettivamente al di fuori del controllo e delle possibilità di intervento dell’Agenzia.
  • L’eventuale richiesta di esibizione delle fatture elettroniche conservate dall’Agenzia potrà essere effettuata esclusivamente a seguito di: a) accertamento da autorità preposte (GDF, Agenzia delle Entrate, INPS), b) accertamenti degli organi di controllo contabile, c) richieste per documentazione nell’ambito di procedimenti giudiziari.

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Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici (art. 59 D.L. 104/2020)

Con il decreto in oggetto è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore delle attività situate nei centri storici di alcune città italiane turistiche. Il contributo spetta ai soggetti:

  • titolari di partita IVA esistenti al 30/06/2020 e che alla data di presentazione dell’istanza non hanno cessato l’attività;
  • che svolgono la propria attività in uno dei Comuni considerati turistici (si veda l’elenco a pagina 4 della Guida predisposta dall’Agenzia reperibile sul sito della stessa. Per la Lombardia sono ricompresi i soli comuni di Como, Milano e Bergamo);
  • che abbiano iniziato l’attività dal 01/07/2019 o che abbiano avuto nel mese di giugno 2020 una riduzione del fatturato/corrispettivi di oltre 1/3 rispetto al corrispondente dato del mese di giugno 2019.

Il contributo è commisurato alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi, con un importo minimo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per gli altri soggetti ed un massimo di euro 150.000.

Le istanze per la richiesta del contributo possono essere presentate entro il 14/01/2021 per via telematica.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati.


Avvio programma “Cashback” (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 156 del 24/11/2020)

Dall’08/12/2020 viene dato avvio al cosiddetto programma “Cashback” con il quale viene riconosciuto dallo Stato un rimborso pari al 10%, con un massimo di euro 150 per ciascun periodo interessato, delle spese effettuate al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione mediante strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carte di credito, ecc.). Per aderire al programma è necessario scaricare l’APP IO e registrarsi sulla stessa o in uno dei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato ed abbinare uno o più strumenti di pagamento elettronici che si utilizzano per gli acquisti. Sono individuati tre periodi semestrali e uno sperimentale. Ai fini dell’ottenimento del rimborso per gli acquisti realizzati nei periodi 1/1/21-30/6/21, 1/7/21-31/12/21 e 1/1/22-30/6/22 è necessario effettuare almeno 50 acquisti con gli strumenti di pagamento elettronici abbinati. In via sperimentale il sistema viene avviato per il periodo 08/12/20-31/12/20 nell’ambito del quale è necessario effettuare almeno 10 acquisti.

Ogni pagamento effettuato viene riconosciuto nel limite massimo di euro 150, per cui singoli pagamenti di importo superiore vengono considerati per tale importo.

Oltre al rimborso del 10% delle spese è previsto un rimborso speciale di euro 1.500 per i primi 100.000 aderenti in termini di numero di transazioni effettuate in ciascuno dei tre periodi semestrali interessati dal cashback nel 2021 e nel 2022. I rimborsi verranno effettuati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo sull’IBAN fornito dall’utente.

E’ importante sottolineare che al momento della registrazione il soggetto che intende aderire al programma deve dichiarare con autocertifcazione di essere maggiorenne, residente in Italia e di utilizzare gli strumenti di pagamenti abbinati esclusivamente per acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Attenzione quindi a non aderire al sistema con strumenti che magari anche saltuariamente vengono utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa, arte o professione, ad esempio per fare rifornimento di benzina/gasolio per l’auto. Tale disattenzione può avere conseguenze di natura penale.

Altro aspetto da rimarcare riguarda il fatto che per ciascuno dei periodi considerati è previsto un tetto alle risorse messe a disposizione dallo Stato. Ove i rimborsi spettanti superino tali somme verranno proporzionalmente ridotti.