Pubblicato il decreto sul buono mobilità per l’anno 2020 (Decreto 14/08/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 05/09/2020)

Con il decreto in oggetto vengono definite le modalità per poter usufruire del buono mobilità previsto dall’art. 1, comma 229 del DL 34/2019, con il quale viene riconosciuto un buono pari al 60% (con un massimo di 500 euro) per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, segway, hoverboard) e l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (sharing di biciclette, motorini elettrici o monopattini elettrici) esclusi quelli mediante le autovetture.

Il buono mobilità è gestito attraverso una applicazione web in cui l’interessato dovrà registrarsi mediante SPID (è bene quindi che gli interessati si attivino per tempo per richiederlo ove sprovvisti) che attribuisce i buoni in ordine cronologico sino ad esaurimento delle risorse. A tal fine, sono previste due fasi:

  • La prima riguarda chi ha proceduto all’acquisto dei beni agevolati nel periodo dal 04/05/2020 al 03/11/2020 e prevede che a partire dal sessantesimo giorno di operatività dell’applicazione web l’interessato “carichi” nella stessa la fattura o il documento commerciale rilasciato a fronte dell’acquisto e fornisca il proprio IBAN sul quale verrà accreditato l’importo del buono;
  • La seconda riguarda gli acquisti che verranno effettuati dal 04/11/2020 al 31/12/2020 per la quale l’applicazione rilascerà il buono da utilizzare entro 30 giorni e comunque entro il 31/12/2020 presso i fornitori dei beni e di servizi di mobilità che nel frattempo si saranno accreditati.

Possono usufruire del buono i soggetti maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Lo Studio è a disposizione per fornire chiarimenti agli interessati.


Bando per la concessione di contributi da parte del Comune di Pavia in favore delle MPMI del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato

In favore delle micro, piccole e medie imprese con una unità locale collocata all’interno del Distretto del Commercio di Pavia che svolgono attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici o nel mercato ipogeo o che forniscono servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario o dell’artigianato è stato approvato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto.

Le domande, valutate in ordine cronologico, possono essere presentate sino al 31/10/2020 e danno diritto ad un contributo del 50% delle spese agevolate sostenute, con un massimo di euro 5.000.

Lo Studio è disponibile per fornire agli interessati assistenza nella verifica dei requisiti del bando e nella presentazione della domanda.


Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 DL 34/2020 e circolare n. 20/E/2020 del 10/07/2020 dell’Agenzia delle Entrate)

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (si veda circolare informativa del 04/06/2020) è necessario presentare entro il 07/09/2020 un’apposita comunicazione nella quale è necessario indicare le spese documentate da fattura sostenute dal 01/01/2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione (quindi fino al 31/08/2020 se la comunicazione viene inviata nel mese di settembre 2020) e quelle che si prevede di sostenere successivamente sino al 31/12/2020.

L’ammontare del credito di imposta (pari al 60% delle spese sostenute/da sostenere) verrà riproporzionato dall’Agenzia delle Entrate in funzione del rapporto tra risorse messe a disposizione (200 milioni di euro) e quelle richieste.

Le spese che possono essere oggetto di credito di imposta sono elencate a pagina 14 della circolare n. 20/E/2020 del 10/07/2020 dell’Agenzia delle Entrate che alleghiamo alla presente. Gli interessati devono far pervenire la documentazione necessaria entro giovedì 3/9/2020 per consentire allo Studio di predisporre la pratica.


Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 DL 34/2020, circ. n. 20/E del 10/07/2020 Agenzia delle Entrate)

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (si veda circolare informativa del 04/06/2020) è necessario presentare entro il 30/11/2021 un’apposita comunicazione nella quale è necessario indicare le spese sostenute dal 01/01/2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e quelle che si prevede di sostenere successivamente sino al 31/12/2020.

Gli interventi agevolabili riguardano quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto degli arredi di sicurezza.

Gli investimenti agevolabili riguardano lo sviluppo e l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Per i contribuenti in contabilità semplificata/forfetaria le spese sono riconosciute secondo il criterio di cassa. Per i contribuenti in contabilità ordinaria le spese sono riconosciute invece secondo un criterio di competenza.


Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 DL 104/2020)

Per fronteggiare l’emergenza COVID-19 ai datori di lavoro privati, con la sola esclusione del settore agricolo, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali  a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, entro il 31/12/2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, a patto che non richiedano trattamenti di cassa integrazione ai sensi dell’art. 1 del decreto 104/2020.

Il datore di lavoro che usufruisce di questa agevolazione è soggetto al divieto di licenziamento collettivo ed individuale per giustificato motivo previsto dall’art. 14 del decreto stesso.

Per verificare la spettanza e le modalità applicative di tale agevolazione Vi consigliamo di contattare il Vostro consulente del lavoro.