Dal 01/01/2020 elenco dettagliato di documenti per provare le vendite Intra-UE (Regolamento UE 1912/18)

Il 01/01/2020 entrerà in vigore il Regolamento UE n. 1912/18 che individua i documenti che consentono all’acquirente e al venditore di dimostrare che i beni acquistati/venduti sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro della UE ad un altro Stato membro. Il Regolamento, valido su tutto il territorio della UE, sostituisce le singole normative nazionali al fine di introdurre dei criteri comuni e condivisi per controllare la regolarità delle vendite di beni Intra-UE e combattere gli abusi.

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Aggiornamento registratori telematici entro fine anno per la lotteria degli scontrini (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31/10/2019)

Con il provvedimento in oggetto si stabilisce che entro il 31/12/2019 tutti i registratori telematici dovranno essere configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, di acquisire il “codice lotteria” dei clienti persone fisiche che intendano partecipare dal 01/01/2020 alla cosiddetta lotteria degli scontrini. Invitiamo pertanto i soggetti interessati a contattare il tecnico che ha installato il registratore telematico per richiedere tale implementazione del sistema e farsi spiegare come procedere nel caso un cliente voglia dal 01/01/2020 partecipare alla lotteria.

L’unica esclusione (fino al 30/06/2020) riguarda i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria (quali i medici e le farmacie) i cui registratori telematici non potranno, per ragioni di privacy, partecipare sino a tale data alla lotteria degli scontrini.

Per coloro che attiveranno il registratore telematico nel corso del 2020 l’obbligo sussiste immediatamente dopo la messa in servizio dello strumento. E’ quindi opportuno che con il tecnico venga affrontato subito anche questo tema.


Verifica limite numero massimo lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato (art. 23 e 31, comma 2 D.Lgs 81/15)

Vi ricordiamo che la norma in oggetto prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato al 1 gennaio di ciascun anno e, novità introdotta dal cosiddetto decreto dignità, al 30% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato al 1 gennaio di ciascun anno, considerando anche le persone assunte con contratto di somministrazione a tempo determinato. In funzione dell’approssimarsi del nuovo anno è quindi opportuno per tutti coloro che hanno lavoratori assunti a tempo determinato e interinali verificare il rispetto di tale limite. Le sanzioni previste nel caso di superamento delle due soglie indicate sono infatti estremamente elevate.


Esclusione da tassazione delle erogazioni in natura ai dipendenti entro il limite di 258,23 euro (art. 51, comma 3 TUIR)

In vista dell’approssimarsi delle festività natalizie riteniamo utile ricordare che la norma in oggetto prevede che non concorrono a formare il reddito dei lavoratori dipendenti il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati sino al limite di euro 258,23 per ciascun periodo di imposta. Se il limite viene superato tutto l’importo perde l’esonero da tassazione e concorre a formare il reddito del dipendente. Nell’ambito delle erogazioni liberali in natura rientrano, oltre al classico dono natalizio, i buoni di acquisto, che consentono di effettuare acquisti presso negozi convenzionati. Possono quindi essere una modalità interessante per riconoscere al dipendente un “bonus”, nel limite dell’importo di euro 258,23, in totale esenzione di imposta.

L’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è corrisposta ad un solo dipendente, non essendo richiesto (come era in passato) che sia concessa in occasione di festività o ricorrenze e alla generalità o a categorie di dipendenti.

Ricordiamo che invece le erogazioni in denaro sono sempre soggette a tassazione qualunque sia l’importo riconosciuto al dipendente.


Prescrizione dei crediti (art. 2934 e seguenti del codice civile)

In tema di incasso dei propri crediti riteniamo opportuno ricordare che le norme del codice civile prevedono dei termini di prescrizione (ordinariamente 10 anni, ma sono previsti anche termini più brevi come ad esempio un anno per i commercianti per le merci vendute a chi non ne fa commercio (art. 2955 del codice civile)). In prossimità della fine dell’anno è quindi opportuno fare un punto sui crediti scaduti al fine di verificare quelli per i quali è necessario/opportuno inviare una lettera di richiesta di pagamento che, mettendo in mora il debitore, sospenda i termini di prescrizione.