Avvio della richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 34/2020 (Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 13/06/2020)

A partire dal 15/06/2020 e sino al 13/08/2020 (dal 25/06/20 al 24/08/20 per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto) è possibile presentare domanda per ricevere il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio). La domanda deve essere presentata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. Solo per importi del contributo richiesto superiori a euro 150.000 è previsto l’invio a mezzo pec della domanda. I soggetti interessati (si veda circolare informativa del 22/05/2020) possono avvalersi dello Studio per verificare la spettanza del contributo e presentare la domanda. In ogni caso tutti i clienti dello Studio per i quali verrà verificata la spettanza del contributo verranno contattati per procedere con la richiesta.


Dal 01/07/2020 riduzione della soglia limite per l’utilizzo del contante (art. 18 D.L. 124/2019, convertito nella legge 157/2019)

A decorrere dal 01/07/2020 la soglia di utilizzo del denaro contante viene ridotta da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Vi ricordiamo che l’utilizzo di somme di denaro con controparti non bancarie per importi superiori alle soglie determina una violazione della normativa antiriciclaggio e comporta l’obbligo da parte dei soggetti che ne vengono a conoscenza di segnalare l’operazione alle Autorità competenti per l’irrogazione delle relative sanzioni. Vi preghiamo pertanto di prestare la massima attenzione al rispetto della nuova soglia.


Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22 D.L. 124/2019, convertito nella legge 157/2019)

A decorrere dal 01/07/2020 in favore degli esercenti attività di impresa e dei professionisti con volume d’affari 2019 (o del periodo di imposta precedente) non superiore a 400.000 euro verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate a fronte degli incassi effettuati con carte di credito, di debito o prepagate e con mezzi di pagamento elettronici tracciabili, utilizzate dai consumatori finali in occasione della vendita di beni/prestazione di servizi. Siamo in attesa del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che deve definire le modalità e i termini con i quali gli operatori finanziari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate (e si presume anche ai contribuenti) gli importi dei crediti spettanti.


Avvio della procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di baby sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia (art. 72 D.L. 34/2020, messaggio Inps n. 2350 del 05/06/2020)

Con il messaggio indicato l’Inps ha dato avvio alla procedura per richiedere i nuovi bonus per i servizi di baby sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia. Gli interessati possono trovare nel messaggio di cui all’oggetto tutte le indicazioni per poter richiedere il contributo previsto. Ricordiamo che è possibile farsi assistere nella richiesta dai patronati.


Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020)

In favore degli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo che esercitano l’attività in luoghi aperti al pubblico, delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti privati, compresi gli Enti del Terzo Settore, è riconosciuto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, comprese le spese edilizie sostenute per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, per investimenti in attività innovative, quali l’acquisto e lo sviluppo di strumenti e tecnologie necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 nel 2021. La norma specifica che tali spese devono essere legate alla “necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro” alla situazione che si è venuta a creare in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. E’ quindi opportuno, a nostro avviso, che le spese sostenute siano quanto più possibile documentate da atti, verbali, documentazione che attesti la pertinenza delle stesse con le finalità che la norma si propone.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno definiti i criteri per il monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta, al quale sono state destinate risorse per 2 miliardi di euro.