Aumento del fringe benefit a euro 3.000 per dipendenti con figli a carico (art. 40 D.L. 48/2023)

Con il decreto in oggetto viene innalzata per l’anno 2023 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000 euro, ma solo per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Per tutti gli altri dipendenti la soglia di non imponibilità al momento rimane fissata in euro 258,23. Ricordiamo a tal fine che si considerano a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, soglia aumentata a euro 4.000 per i figli con età pari o inferiore ai 24 anni.

Per aver diritto all’agevolazione il dipendente deve consegnare al datore di lavoro una dichiarazione in cui attesti di aver diritto a fruire della soglia di euro 3.000 per il 2023 indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Ricordiamo che il fringe benefit può consistere nella cessione a titolo gratuito di beni e/o servizi e/o nel pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas naturale del dipendente.

Considerato che al momento non è ancora chiaro se, in presenza di due genitori con figli a carico, entrambi dipendenti, la soglia di non imponibilità valga per ciascun genitore o debba essere suddivisa tra gli stessi può essere utile attendere ulteriori chiarimenti sull’applicazione della norma prima di procedere al suo utilizzo.


Scadenza al 30 giugno 2023 per la pubblicazione sul sito internet delle informazioni sui contributi e benefici ricevuti nell’anno 2022 da parte degli enti pubblici (art. 1, commi da 125 a 129 Legge 124/2017)

Ricordiamo che entro il prossimo 30 giugno le associazioni, le Onlus, le fondazioni, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri devono pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati dalle pubbliche amministrazioni, qualora gli importi ricevute superino i 10.000 euro.

Per gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) la pubblicazione può essere omessa a patto che nella nota integrativa o nel sito internet venga dichiarata l’esistenza di tali aiuti.

La mancata pubblicazione sul sito dei dati richiesti comporta l’applicazione di una sanzione dell’1% sull’importo concesso, con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria ad adempiere alla pubblicazione entro 90 giorni. In mancanza al trasgressore si applica la sanzione della restituzione integrale dell’importo ricevuto.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati nell’affrontare questo adempimento.


Affrancamento delle quote di OICR entro il prossimo 30/06/2023 (art. 1, commi da 112 a 113 Legge 197/2022)

Con la norma in esame è stata introdotta la possibilità da parte dei contribuenti che non operano nel regime di impresa, di affrancare il valore delle quote degli OICR posseduti (quote di fondi comuni di investimento, ETF, Sicav e Sicaf) pagando un’imposta sostitutiva del 14% sulla differenza del valore che le stesse avevano al 31/12/2022 rispetto al costo di acquisto. Tale possibilità riguarda i contribuenti che possiedono le quote di OICR nel regime dichiarativo o amministrato, mentre è esclusa per il risparmio “gestito”. Può essere vantaggiosa nel caso di successiva vendita con realizzo di plusvalenze sulle quali si pagherebbe il 26%, con un risparmio quindi di 12 punti percentuali di tassazione.

La comunicazione di voler optare per l’affrancamento deve essere inviata all’intermediario (banche, ecc.) entro il prossimo 30 giugno 2023 ed il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 16 settembre 2023.

Gli interessati possono contattare il proprio intermediario finanziario per valutare la convenienza dell’operazione.


Rivalutazione delle partecipazioni quotate (art. 1, commi da 107 a 109 Legge 197/2022)

Con la norma in esame è stata introdotta la possibilità da parte dei contribuenti che non operano nel regime di impresa, di rivalutare il valore delle azioni quotate su mercati regolamentati possedute alla data del 01/01/2023, al valore normale determinato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, pagando un’imposta sostitutiva del 16% su tale valore. Si tratta di un’operazione che presenta margini di convenienza laddove il costo di acquisto delle suddette azioni sia molto basso (il valore attuale deve essere almeno 2,6 volte quello di acquisto) e quindi l’operazione in molti casi non risulta conveniente.

Nel caso i soggetti interessati devono contattare i propri intermediari finanziari per perfezionare la rivalutazione prima della eventuale vendita delle azioni e comunque entro il prossimo 15 novembre 2023.