Novità in tema di credito di imposta per immobili ad uso non abitativo (art. 4 DL. 73/2021 cosiddetto DL Sostegni-bis)

In favore delle imprese e dei professionisti con volume d’affari nel secondo periodo di imposta antecedente al 26/05/2021 (normalmente il 2019) inferiore a euro 15 milioni e degli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti viene attribuito il credito di imposta previsto dall’art. 28 del  D.L.34/2020, anche per i mesi da gennaio a maggio 2021.

Ricordiamo che tale norma prevede un credito di imposta del 60% sui canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo (30% per contratti di servizio a prestazioni complesse o di affitto di azienda) destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale pagati nel periodo interessato .Ai soggetti che esercitano una attività economica il credito compete a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01/04/2020-31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 01/04/2019-31/03/2020. Tale requisito non vale per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 01/01/2019 e per gli enti non commerciali (compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) per i canoni pagati per gli immobili utilizzati nella sfera istituzionale.

Viene inoltre esteso al 31/07/2021 (dal 30/04/2021) il credito di imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo pagati dalle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Le nuove norme sul credito di imposta sui canoni di locazione si applicano nei limiti del quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

Lo Studio è a disposizione per verificare la spettanza del nuovo credito di imposta.


Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte dei giovani (art. 64 DL. 73/2021 cosiddetto DL Sostegni-bis)

Gli acquisti di prime case di abitazione, non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9, così come gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, effettuati entro il 30/06/2022 da soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età nell’anno di stipula del contratto, con un ISEE inferiore a euro 40.000, sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali. Ove l’atto fosse soggetto ad IVA e non a registro l’acquirente ha diritto ad un credito di imposta di ammontare pari all’IVA pagata.

Ugualmente esenti, alle stesse condizioni, dall’imposta di registro, ipotecarie e catastali sono i finanziamenti erogati per l’acquisto della prima casa di abitazione, a patto che nell’atto di finanziamento risulti una dichiarazione della parte mutuataria che attesta di possedere i requisiti anzidetti.

Gli interessati sono invitati a far presente al notaio rogante e alla banca finanziatrice la sussistenza dei requisiti.


Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 32 DL. 73/2021 cosiddetto DL Sostegni-bis)

Con la norma in oggetto viene introdotto un credito di imposta del 30% sulle spese sostenute nei mesi di giugno-luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per la protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi covid-19. Il credito di imposta spetta sino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario con un tetto di spesa di 200 milioni di euro.

Il credito spetta ai soggetti esercenti attività di impresa, ai professionisti, agli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo introdotto con l’art. 13-quater, comma 4 del DL 34/2019).

Al comma 2 dell’art. 32 del DL 73/2021 sono elencate le spese agevolabili.

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES, IRPEF e IRAP,  è usufruibile nella dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento o in compensazione. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le modalità di applicazione e di fruizione dello stesso.


Tassazione capital gain start-up innovative (art. 14 DL. 73/2021 cosiddetto DL Sostegni-bis)

Con la norma in oggetto vengono introdotte importanti agevolazioni in tema di tassazione dei capital gain.

In primo luogo viene previsto che le plusvalenze realizzate da persone fisiche dalla cessione di partecipazioni nel capitale di start up innovative (di cui agli art. 29 e 29-bis del D.L. 179/2012) e di PMI innovative (di cui all’art. 4 del D.L. 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale sociale dal 01/06/2021 al 31/12/2025 e possedute per più di tre anni non sono soggette a tassazione.

Viene inoltre stabilito che non sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazione al capitale di s.n.c., s.a.s., s.r.l. e s.p.a., qualora e nella misura in cui siano reinvestite, entro un anno dal conseguimento, in start-up e PMI innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale di queste ultime entro il 31/12/2025.

Rileviamo tuttavia che l’efficacia delle misure di cui sopra è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. Può però essere già utile considerare quanto previsto per organizzare proficuamente le operazioni interessate.

Lo Studio è a disposizione per assistere i soggetti interessati.


Registro dei volontari: obbligo di vidimazione (nota n. 7180 del 28/05/2021 Ministero del Lavoro)

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) all’art. 17 ha previsto l’obbligo per gli Enti del Terzo Settore (in questo momento le Onlus, le APS e le Organizzazioni di Volontariato) che si avvalgono di volontari non occasionali di iscriverli in un apposito registro. Con la nota in oggetto il Ministero afferma che tale registro deve essere numerato progressivamente e vidimato. E’ pertanto necessario che tutti gli enti interessati provvedano ad adempiere a quanto descritto nel più breve tempo possibile.