Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore- domanda dal 29/11/2021 all’11/12/2021 (art. 13-quaterdecies DL 137/2020, Decreto interministeriale del 30/10/2021 e Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 614 del 26/11/2021)

Dal 29/11/2021 e sino al 11/12/2021 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla legge 383/2000, le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991 e le Onlus iscritte alla relativa anagrafe che nel corso del 2020 abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica covid-19 con un codice ATECO che rientra tra quelli individuati (vedi allegato al decreto), possono presentare istanza per ottenere un contributo, dell’importo massimo di euro 5.000. L’importo effettivo verrà determinato dividendo le risorse disponibili (210 milioni di euro) per il numero delle domande presentate.

Il requisito dell’iscrizione ai registri da parte dei soggetti beneficiari deve sussistere alla data di presentazione dell’istanza e deve essere stata conseguita prima del 25/12/2020.

Il contributo non è cumulabile con i contributi eventualmente percepiti ai sensi degli articoli 1 (contributo a fondo perduto) e 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche) del DL 137/2020. Pertanto gli enti che avessero percepito risorse per effetto di tali norme non possono presentare la presente istanza.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per assisterli nella presentazione dell’istanza.


Dal 23/11/2021 prende avvio il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (Decreto del Ministero del Lavoro del 26/10/2021)

Dal 23/11/2021 decorre il termine a partire dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il trasferimento dei dati dovrà concludersi entro il 21/02/2022. Entro 180 giorni da tale data gli uffici del RUNTS provvederanno a verificare le posizioni dei singoli enti. Trascorso tale termine senza che i suddetti uffici abbiano richiesto delle integrazioni alla documentazione l’iscrizione dell’Ente al RUNTS diverrà definitiva (vale il silenzio-assenso).

Dal 23/11/2021 i registri delle ODV e delle APS rimangono operanti esclusivamente per i processi di iscrizione e cancellazione pendenti al 22/11/2021 e a conclusione degli stessi cesseranno di essere operativi.

Per quel che riguarda le Onlus l’avvio del RUNTS determina l’impossibilità di iscriverne di nuove all’anagrafe unica delle Onlus che quindi rimarrà in essere per gestire le Onlus esistenti sino al trasferimento delle stesse al RUNTS, la cui modalità verrà definita in seguito. Si ricorda da questo punto di vista che il DM 106/2020 prevede per le Onlus la possibilità di iscriversi al RUNTS entro il 31 marzo dell’anno successivo all’approvazione della riforma da parte della Comunità Europea, non ancora richiesta.

I nuovi enti o quelli già esistenti che intendono iscriversi al RUNTS potranno presentare domanda di iscrizione dal 24/11/2021.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per l’approfondimento della tematica.


Dal 01/11/2021 prende avvio un sistema di verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (D.M. 26 giugno 2021 n. 143 in attuazione dell’art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020)

Per i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente è effettuata dal 01/11/2021 entra in vigore un nuovo sistema che si pone l’obiettivo di verificare che la manodopera utilizzata all’interno dei cantieri edili sia congrua rispetto alla tipologia di lavoro da effettuare. In sostanza sia i committenti dei lavori pubblici che dei lavori privati (in quest’ultimo caso il sistema è limitato alle sole opere il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro) dovranno acquisire dalle imprese a cui sono affidati i lavori oltre al DURC anche un documento che attesta la congruità della manodopera impiegata nella realizzazione dell’opera.

Per i lavori pubblici la richiesta è effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa (prima di procedere al saldo finale dei lavori). Per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

Ai fini della verifica l’impresa che esegue i lavori è tenuta a comunicare alla Cassa Edile territorialmente competente informazioni relative al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, al committente nonché alle eventuali imprese subappaltatrici. In caso di varianti apportate all’opera in corso di esecuzione l’impresa dovrà dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore dell’appalto. Il tutto avverrà tramite il portale CNCE EdilConnect.

Se dalla verifica non risulta possibile attestare la congruità, l’impresa affidataria verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni attraverso il versamento alla Cassa Edile della differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la congruità.

Nel caso di esito negativo e di mancata regolarizzazione l’impresa affidataria verrà iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari.

Alla luce di quanto sopra si invitano tutti gli interessati a tener conto di quanto esposto per quel che riguarda i lavori interessati dalla novità normativa.


Contributi in conto capitale per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici effettuati da imprese e professionisti (Decreto 25/08/2021 del Ministero della Transizione Ecologica)

Con il decreto in oggetto è stato previsto un contributo in conto capitale in favore di imprese e professionisti per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici pari al 40% delle spese sostenute. Il decreto  definisce i requisiti per le imprese e per i professionisti al fine di accedere al contributo che deve rientrare nell’ambito degli aiuti cosiddetti de minimis. Con successivi provvedimenti verranno definite la modulistica, la tempistica e le modalità di presentazione delle domande.

Nel decreto vengono definiti all’articolo 6 le spese ammissibili. Gli interessati possono quindi incominciare ad attivarsi con i tecnici specializzati per verificare la compatibilità con gli interventi programmati.


Contributi a fondo perduto per le start-up (art. 1-ter DL 41/2021 e Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10/09/2021 pubblicato sulla G.U. del 05/11/2021)

In favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA dal 1/1/2018 al 31/12/2018, la cui attività è iniziata nel corso del 2019 spetta un contributo a fondo perduto di euro 1.000. Per ottenere tale contributo i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate secondo modalità che verranno definite a breve. Ove le richieste trasmesse all’Agenzia superino i 20 milioni messi a disposizione dal decreto l’ammontare del contributo verrà proporzionalmente ridotto.