Chiarimenti in tema di fringe benefit ai lavoratori dipendenti con figli a carico (Circolare n. 23/E del 01/08/2023 Agenzia delle Entrate)

Con la circolare in commento vengono forniti importanti chiarimenti in relazione all’innalzamento per il solo anno 2023 del tetto dei fringe benefit erogabili dal datore di lavoro ai dipendenti con figli fiscalmente a carico (si veda precedente circolare del 07 giugno 2023). In particolare viene affermato che l’innalzamento del tetto dai 258,23 euro ai 3.000 euro riguarda entrambi i coniugi e pertanto, qualora siano entrambi dipendenti, possono ricevere erogazioni liberali in natura sino ad un massimo di 3.000 per ciascuno e quindi potenzialmente l’agevolazione può arrivare sino a 6.000 euro per nucleo familiare.

Inoltre viene ricordato che per fruire dell’agevolazione il genitore deve rilasciare una dichiarazione al datore di lavoro nella quale deve indicare il codice fiscale dei figli a carico, rispetto ai quali la circolare ricorda che il limite di reddito, pari a 2.840,51 (ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore ai 24 anni) deve essere valutato al 31 dicembre 2023. Per i figli che sono in un’età nella quale possono generare reddito è pertanto,  a nostro avviso, consigliabile attendere gli ultimi mesi dell’anno prima di rilasciare la dichiarazione richiesta onde evitare di dichiarare il possesso di requisiti che, a posteriori, risultino non rispettati.


Tassazione delle mance percepite dal personale dipendente impiegato dalle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62 legge 197/2022 e Circolare n. 26/E del 29/08/2023 Agenzia delle Entrate e risoluzione n. 16/E del 17/03/2023)

Con la circolare in commento vengono forniti importanti chiarimenti in relazione all’applicazione della agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità relativa all’anno 2023 in tema di tassazione delle mance percepite dal personale dipendente impiegato dalle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare viene previsto che le cosiddette mance elargite ai dipendenti vengano assoggettate ad una tassazione sostitutiva del 5% in luogo delle ordinarie aliquote IRPEF e alle addizionali regionali e comunali entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno dal dipendente per le prestazioni di lavoro effettuate.

I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono:

  • Titolarità di un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato nel settore delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi. Rispetto a questo punto il datore di lavoro deve acquisire dal dipendente che abbia avuto nell’anno precedente più rapporti di lavoro, una dichiarazione con la quale attesti l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente. Il superamento del limite di reddito dei 50.000 euro nel corso dell’anno determina unicamente l’impossibilità di applicare l’imposta sostitutiva nell’anno successivo;
  • Assenza di una rinuncia scritta da parte del dipendente alla tassazione sostitutiva. Il regime dell’imposta sostitutiva è il regime naturale e pertanto, se valgono tutti i requisiti, deve essere applicato dal datore di lavoro, ma il dipendente può richiederne la sua non applicazione.

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