Modifiche al regime forfetario a partire dall’anno 2023 (art. 1, comma 54 della Legge 197/2022)

La legge di stabilità per l’anno 2023 ha introdotto due importanti novità per quel che riguarda il regime contabile forfetario.

In primo luogo è stato aumentato da 65.000 a 85.000 euro il limite dei ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime. Pertanto, considerato che la norma fa riferimento ai ricavi e compensi conseguiti nell’anno precedente, tutti coloro che nell’anno 2022 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori ad euro 85.000 potranno continuare ad applicare il regime forfetario nel 2023 o scegliere di adottarlo nel 2023.

La seconda modifica riguarda l’introduzione di un tetto ai ricavi/compensi conseguibili con il regime forfetario al superamento del quale si realizza la fuoriuscita automatica e immediata dal regime. Tale tetto è stato posizionato a euro 100.000. Al superamento di tale tetto il contribuente dovrà ritornare ad applicare l’IVA (a partire da euro 100.000,01) e verrà tassato sul reddito dell’intero anno secondo le modalità ordinarie (e non con le regole del regime forfetario).


Novità in tema di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa per l’anno 2023 (art. 1, comma 55-57 della Legge 197/2022)

Per il solo 2023 i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arte e professione, diversi da quelli che applicano il regime forfetario possono applicare, in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni, un’imposta sostitutiva del 15% sull’incremento del reddito conseguito rispetto al maggiore realizzato negli anni dal 2020 al 2022 decurtato di un importo pari al 5 per cento. Una norma quindi che tende a tassare in modo più contenuto gli incrementi di reddito conseguiti nel 2023 rispetto al passato, nel limite massimo però di euro 40.000 (incrementi superiori verranno tassati secondo le regole ordinarie).

Per la determinazione degli acconti per l’anno 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tale disposizione.


Proroga anche al primo trimestre 2023 dei crediti di imposta per le imprese sull’energia elettrica e sul gas (art. 1, commi 2-9 della Legge 197/2022)

La legge di stabilità per l’anno 2023 ha prorogato i crediti di imposta sull’energia elettrica e sul gas in favore delle imprese che hanno subito un incremento del costo superiore al 30% nel quarto trimestre 2022 rispetto al corrispondente trimestre del 2019. In particolare, escludendo dalla presente analisi le imprese energivore e le gasivore, la norma prevede che in favore delle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw è riconosciuto un credito di imposta del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica nel primo trimestre 2023 ed in favore delle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta del 45% della spesa sostenuta nel medesimo periodo per il gas.

I predetti crediti di imposta non concorrono alla formazione del reddito IRES e IRAP,  sono utilizzabili in compensazione entro il 31/12/2023 o possono essere ceduti per l’intero importo.


Modifiche al tetto per l’utilizzo del contante dal 01/01/2023 (art. 1, comma 384 della Legge 197/2022)

A partire dal 01/01/2023 il limite per l’utilizzo del contante viene elevato da 1999,99 a 4999,99 euro. Pertanto da tale data il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi (il limite non vale se la controparte è una banca, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento) vale tale nuovo limite. Il superamento di tale soglia costituisce violazione della normativa antiriciclaggio e comporta obblighi di segnalazione e sanzioni rilevanti. Invitiamo pertanto la clientela a prestare la massima attenzione al tema.


Aggiornate le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille (Decreto del Ministero del Lavoro del 13/12/2022)

Con il decreto in oggetto vengono aggiornate le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille a partire da quello relativo all’anno finanziario 2021 (che dovrebbe essere stato ricevuto nel corso degli ultimi mesi del 2022) per gli enti che ricevono il contributo dal Ministero del Lavoro. Nello specifico il decreto prevede per i soggetti beneficiari di importi pari o superiori a euro 20.000 una procedura di caricamento del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, in una pagina dedicata “Rendicontazione del contributo cinque per mille“, e non più, a differenza del passato, mediante invio a mezzo pec (modalità non più consentita). Al di là degli aspetti pratici su cui lo Studio fornirà assistenza specifica al momento riteniamo importante sottolineare che, in particolare in questo primo anno di utilizzo della nuova modalità di rendicontazione, è opportuno non attendere lo scadere dei 12 mesi per predisporre la relazione ed il rendiconto delle spese sostenute ma è bene muoversi in anticipo onde poter affrontare le eventuali problematiche per tempo.

Per i soggetti beneficiari di contributi inferiori a 20.000 vengono confermate le modalità di rendicontazione precedenti.