Dal 01/07/2022 obbligo di trasmissione in formato elettronico delle fatture per operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute con/da operatori esteri (art. 5 comma 14-ter D.L. 146/2021 in modifica dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs 127/2015)

Dal 1° luglio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (ossia effettuate con operatori non residenti) tramite il sistema di Interscambio (SDI) in formato XML, così come avviene attualmente per l’invio delle fatture elettroniche.

Attualmente i soggetti passivi IVA residenti in Italia, sono tenuti a trasmettere telematicamente, con cadenza trimestrale, l’Esterometro all’Agenzia delle Entrate, comunicando i dati relativi alle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti in Italia e quindi non transitate sul Sistema di Interscambio attraverso le fatture elettroniche. Questa modalità rimarrà valida fino al 30/06/2022.

Dal 01/07/2022 viene invece, come detto, eliminato l’Esterometro trimestrale ed introdotto l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

Cosa comporta tale modifica?

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Obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico dal 01/07/2022 esteso ai contribuenti minimi, forfetari e alle associazioni sportive dilettantistiche che applicano la legge 398/1991 (art. 18 D.L. 36/2022)

Per effetto della norma in oggetto a partire dal 01/07/2022 tutti i soggetti che applicano il regime forfetario, il regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del DL 98/2011 e le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime 398/1991 e che nell’anno precedente (normalmente nel 2021) hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, devono emettere le fatture in formato elettronico. Per coloro che nell’anno precedente hanno avuto ricavi/compensi inferiori a euro 25.000 l’obbligo decorrerà dal 01/01/2024.

Viene quindi meno l’esonero sino ad ora previsto in favore dei contribuenti forfetari, dei contribuenti “minimi” (di vantaggio) e delle associazioni sportive dilettantistiche con proventi dall’attività commerciale non superiore a euro 65.000.

La norma prevede inoltre un periodo (il terzo trimestre 2022) nel corso del quale non si applicheranno ai nuovi soggetti obbligati le sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica non è emessa nei termini di legge, ma comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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Obbligo di nomina del preposto per le attività di vigilanza D.Lgs 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. b-bis D.Lgs 81/2008)

Per effetto della norma in oggetto, introdotta da una norma nel corso del mese di dicembre 2021, il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le attività dell’impresa devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza previste dall’art. 19 del D.Lgs 81/2008. Invitiamo quindi tutti coloro che hanno dipendenti a verificare con i propri consulenti sul tema della sicurezza del lavoro gli eventuali adempimenti da porre in essere rispetto a questo tema.


Novità in tema di credito di imposta sugli investimenti pubblicitari dal 2023 (art. 25-bis DL 17/2022)

Dal 2023 il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari verrà riconosciuto unicamente per quel che riguarda gli investimenti effettuati sulla stampa. Non saranno più agevolati gli investimenti pubblicitari su radio e TV.

L’agevolazione verrà riconosciuta nella misura del 75% degli investimenti incrementali (e non come negli ultimi anni sul totale degli investimenti effettuati). I soggetti interessati devono quindi programmare con attenzione gli investimenti pubblicitari 2022 e 2023: realizzarne molti nel 2022 può precludere l’agevolazione nel 2023. Se si intende effettuare investimenti rilevanti nel 2023 può essere invece opportuno contenere quelli 2022. Ricordiamo da questo punto di vista che per accedere all’agevolazione 2023 è necessario aver effettuato almeno un investimento, anche limitato, nel 2022: con investimenti 2022 pari a zero infatti non viene considerato alcun incremento.


Aziende con più di 50 dipendenti tenute alla predisposizione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile entro il 30/09/2022 (art. 46 D.Lgs 198/2006 come modificato dall’art. 3 della Legge 162/2021)

Le aziende con più di 50 dipendenti sono tenute entro il prossimo 30/09/2022 a compilare, in modalità telematica accedendo al portale del Ministero del Lavoro, il rapporto relativo al biennio 2020-2021 sulla situazione del personale maschile e femminile. Al termine della procedura viene rilasciata una ricevuta che, unitamente alla copia del rapporto stesso, deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Per i bienni successivi il rapporto andrà redatto entro il 30/04 dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. La compilazione del rapporto per le aziende con meno di 50 dipendenti è facoltativa.