Credito di imposta per spese di sanificazione sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 (art. 32, D.L. 73/2021 e Provvedimento Agenzia dele Entrate n. 191910/2021 del 15/07/2021)

Nel periodo dal 04/10/2021 al 04/11/2021 sarà possibile presentare la comunicazione per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per covid-19 sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute, non potrà superare i 60.000 euro (quindi le spese massime agevolabili non possono superare i 200.000 euro). Ove le richieste superino le risorse messe a disposizione (200 milioni di euro) il credito effettivo verrà ridotto in proporzione con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 12/11/2021.

Ricordiamo che sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute dalle imprese, dai professionisti, dagli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo previsto dalla legge 58/2019 per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  3. c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Considerata l’ormai prossima scadenza del termine di sostenimento delle spese è bene che i soggetti interessati si attivino subito per effettuare le spese e gli acquisti agevolati.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati nella presentazione della comunicazione.


Bonus acqua potabile (art. 1, commi 1087-1089 Legge 178/2020 e Provvedimento Agenzia dele Entrate n. 153000/2021 del 16/06/2021)

Per le spese sostenute nel periodo 01/01/2021-31/12/2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti spetta un credito di imposta del 50%. La spesa deve essere documentata da una fattura elettronica o da un documento commerciale o da una fattura cartacea (per i soggetti non tenuti all’emissione della fattura elettronica) sui quali deve essere riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito di imposta.

Il credito compete alle persone fisiche, ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base ad un titolo idoneo.

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Privacy: nuove linee guida del Garante della Privacy sui cookie

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