Obblighi di pubblicazione dei benefici economici ricevuti da Enti Pubblici (art. 1 commi 125-128 Legge 124/2017 e circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 11/01/2019)

Tutte le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, con enti pubblici economici, ordini professionali,  società in controllo pubblico, nonché con società controllate direttamente o indirettamente da queste devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno nei propri siti internet le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e ad eventuali vantaggi economici di qualunque genere (ad esempio la messa a disposizione a titolo gratuito di beni mobili o immobili) ricevuti nell’anno precedente. Quindi entro il prossimo 28/02/2019 è necessario pubblicare i dati e le informazioni relative all’anno 2018.

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Nullità delle donazioni dirette in assenza di atto pubblico e erogazioni liberali agli enti no profit (art. 782 del Codice Civile; Sentenza n. 18725 del 27/07/17)

Torniamo su un tema trattato in relazione alla sentenza della Cassazione in oggetto per estendere il discorso della nullità delle donazioni dirette in assenza di atto pubblico alle erogazioni liberali in favore degli enti no profit. Nello specifico, le erogazioni liberali effettuate da privati in favore degli enti no profit, prive della forma dell’atto notarile, sono nulle e quindi soggette all’obbligo della restituzione? La risposta è affermativa.

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Volontario e attività di volontariato per gli Enti del Terzo Settore (art. 17, D.Lgs 117/17)

Ai sensi della norma in oggetto gli Enti del Terzo Settore (e quindi, in attesa dell’istituzione del Registro Unico, le Onlus, le APS e le organizzazioni di volontariato) sono tenuti ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Pertanto la posizione del volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

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Nuovo regime contabile a partire dal 01/01/2020 (art. 1, commi da 17 a 22 Legge 145/2018)

Con le norme in oggetto viene introdotto a partire dal 01/01/2020 un nuovo regime contabile utilizzabile unicamente dalle persone fisiche per la propria attività professionale e/o di impresa che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito compensi/ricavi compresi tra euro 65.001 e 100.000. Tali soggetti possono determinare il proprio reddito nei modi ordinari (differenza tra proventi e oneri) e non in modo forfettario e assoggettare il reddito così determinato con una aliquota sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP del 20%.

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