Approvate le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore (Decreto del Ministero del Lavoro del 04/07/2019)

Con la norma in oggetto sono state approvate le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS (Enti del Terzo Settore). Le nuove linee guida si applicano a partire dal primo esercizio successivo alla data di pubblicazione del decreto e pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal bilancio relativo all’anno 2020. I soggetti obbligati al bilancio sociale sono gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro (che dovranno depositarlo presso il Registro Unico del Terzo Settore una volta istituito) e le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali (che dovranno depositarlo al Registro delle imprese). Oltre al deposito è previsto l’obbligo di pubblicare il bilancio sociale sul proprio sito internet.

Lo Studio si rende disponibile a supportare i soggetti interessati in vista di questo importante obbligo.


Modifiche al regime della trasparenza (art. 1, commi da 125 a 129 Legge 124/2017 come modificati dal D.L. 30/0472019 n. 34)

La norma in oggetto ha integralmente sostituito i commi da 125 a 129 della Legge 124/2017. In base al nuovo testo entro il 30/06 di ogni anno (e non più il 28/02) le associazioni, le fondazioni, le Onlus e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs 286/1998 devono pubblicare sui propri siti internet le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi e i contributi erogati nell’anno precedente dalle amministrazioni pubbliche e dalle società da queste controllate. Oltre allo spostamento del termine dal 28/02 al 30/06 un’ulteriore novità riguarda l’esclusione dall’obbligo di pubblicazione di tutte quelle sovvenzioni, sussidi, contributi che hanno carattere generale o natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

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Credito di imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari: novità per le domande per l’anno 2019 (art. 3-bis D.L. 28/06/2019 n. 59)

Con la norma in oggetto vengono individuate le risorse per finanziare le domande per l’anno 2019. Ricordiamo che si tratta di una agevolazione molto interessante che viene riconosciuta ai soggetti che incrementano gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali rispetto all’anno precedente. Per maggiori dettagli sulla agevolazione si veda quanto già pubblicato sul sito internet dello Studio in data 03/09/2018 e 17/09/2018 (visionabili anche digitando all’interno del “Cerca all’interno del sito” la parola “pubblicità”). Per l’anno 2019 le domande per accedere all’agevolazione devono essere presentate dal 01/10/2019 al 31/10/2019. Lo Studio è a disposizione degli interessati per assisterli nella presentazione della domanda.


Regime forfetario: ulteriori modifiche (art. 6 D.L. 30/04/2019 n. 34)

Con la norma in oggetto viene introdotto l’obbligo in capo ai soggetti che adottano il regime forfetario di assoggettare a ritenuta i compensi corrisposti a dipendenti e sui redditi assimilati a lavoro dipendente. Tale norma ha effetto retroattivo dal 01/01/2019 per cui, ove si fossero corrisposti compensi a tali tipologie di reddito è necessario trattenere a partire dal mese di agosto 2019 in tre rate le ritenute non operate in precedenza e versarle negli ordinari termini (entro il 16 del mese successivo). Per i compensi corrisposti a lavoratori autonomi invece nulla cambia: nessuna ritenuta da operare e segnalazione in dichiarazione dei redditi dei codici fiscali dei soggetti a cui sono stati pagati compensi.


Pubblicato il decreto recante le modalità attuative degli incentivi fiscali destinati alle PMI innovative (DM 07/05/2019 Ministero dell’Economia e delle Finanze)

Le persone fisiche e i soggetti passivi IRES che effettuano investimenti in start-up e/o PMI innovative hanno diritto ad una agevolazione fiscale. In particolare le persone fisiche possono detrarre dalla propria imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti in denaro effettuati sino al limite massimo di euro 1 milione all’anno (per un risparmio di imposta massimo quindi di euro 300.000 all’anno); i soggetti passivi IRES possono dedurre dal reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti effettuati nel limite massimo di euro 1,8 milioni di euro in ciascun periodo di imposta (per un risparmio massimo, con IRES al 24%, di euro 129.600 annui).

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