A partire dal 01/01/2019 i requisiti per poter utilizzare il regime forfettario di cui alla Legge 190/2014 vengono modificati come segue:
- Non aver conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi superiori a euro 65.000. Vengono quindi abrogati i singoli limiti di ricavi/compensi differenziati per tipologia di attività e viene introdotto un unico limite di riferimento;
- Non essere socio di società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- Non controllare direttamente o indirettamente s.r.l. e/o associazioni in partecipazione che svolgano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in qualità di imprenditore/professionista;
- Non esercitare la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Ove nessuna di queste condizioni sia presente è possibile adottare nel 2019 e negli anni seguenti il regime forfettario che, lo ricordiamo, prevede un’imposta sostitutiva sul reddito, determinato forfettariamente con l’applicazione di una percentuale sui ricavi/compensi realizzati, del 15% (riducibile al 5% per i primi 5 anni in presenza di determinate condizioni).
Sono stati abrogati i seguenti requisiti (che quindi non sono più rilevanti per determinare la possibilità di utilizzare tale regime contabile):
- Non aver corrisposto importi superiori a euro 5.000 a dipendenti, collaboratori a progetto, borse di studio, lavoro accessorio, spese per associati in partecipazione;
- Non aver beni strumentali per un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, superiore a euro 20.000;
- Non aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente per importi eccedenti a euro 30.000 (chi ha redditi di pensione/lavoro dipendente superiori a tale valore ed era in precedenza escluso può quindi valutare nuovamente il regime in oggetto)
Si ricorda che chi aderisce al regime forfettario è escluso dall’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal 01/01/2019 nei confronti di tutti i soggetti residenti in Italia.
Si sottolinea inoltre che, sulla base delle norme attuali il superamento del tetto dei 65.000 determina l’uscita dal regime forfettario dal periodo di imposta successivo. In pratica quindi l’aliquota del 15% di tassazione potrebbe essere applicata per un anno anche su redditi superiori, anche di molto, al limite dei 65.000.
Alla luce di quanto sopra è opportuno che coloro che già applicavano il regime nel 2018 valutino se possono continuare ad utilizzarlo nel 2019 e che tutti coloro che non lo applicavano valutino se possono applicarlo e se ne hanno convenienza.
Lo Studio è a disposizione per effettuare questo tipo di valutazioni che possono determinare significative modifiche nelle imposte da pagare.
E’ infine importante sottolineare che chi ha in essere rapporti economici con professionisti a fronte dei quali sono già stati emessi pro-forma o parcelle/fatture che al 31/12/2018 non sono state pagate è bene che verifichi, prima di effettuare il pagamento nel 2019, se il professionista ha variato il proprio regime:
- da semplificato a forfettario: nel qual caso dalle fatture/parcelle già emesse non dovrebbe più essere tolto dall’importo da pagare la ritenuta d’acconto. Nel caso di pro-forma i relativi documenti andrebbero riemessi senza l’applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto;
- da forfettario a semplificato: nel qual caso tutti i conteggi andrebbero rivisti per tener conto dell’IVA e della ritenuta d’acconto..