Modifiche introdotte al Codice Civile dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12/01/2019 n. 14)

Con effetto dallo scorso 16 marzo sono state approvate delle modifiche al codice civile a seguito dell’entrata in vigore di alcuni articoli del Codice della crisi di impresa (di seguito “Il Codice”). Alcune di tali modifiche sono di rilevante portata per le imprese e i loro amministratori:

  • Art. 2086 codice civile, primo comma, come aggiunto dall’art. 375 del Codice. L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, con l’obiettivo di rilevare tempestivamente l’insorgere di una eventuale crisi dell’impresa e di attivarsi senza indugio per l’adozione delle iniziative idonee per superare tale stato di crisi.
  • Art. 2477 codice civile, secondo e terzo comma: la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
  • È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • Ha superato per due esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti: euro 2.000.000 di totale attivo, euro 2.000.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni, 10 dipendenti.

Quest’ultimo punto, in particolare, riduce di molto i requisiti previsti dalla precedente normativa ed estende quindi a molti soggetti, in precedenza esclusi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore. Per le società esistenti alla data del 16/03/2019 l’obbligo dovrebbe essere assolto entro il 16/12/2019. Considerata la portata della novità introdotta dalla norma è possibile che intervengano delle ulteriori modifiche; è’ in ogni caso bene che ogni società interessata tenga presente la questione.