Introdotta nuovamente l’agevolazione del superammortamento (art. 1 D.L. 34/2019 come convertito dalla Legge n. 58/2019)

Per gli investimenti effettuati da imprese, lavoratori autonomi e soggetti titolari di reddito di impresa in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1 TUIR effettuati dal 01/04/2019 al 31/12/2019 torna applicabile l’agevolazione del cosiddetto “superammortamento” in base al quale l’investimento realizzato viene aumentato ai fini fiscali del 30%. L’agevolazione vale anche nel caso in cui entro la fine dell’anno l’ordine di acquisto sia accettato dal venditore, sia versato un acconto di almeno il 20% del prezzo e la consegna avvenga entro il 30/06/2020. La maggiorazione del 30% non si applica oltre i 2,5 milioni di euro di investimenti.